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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15611/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende: euro 4.000 per due imputati ed euro 5.000 per il terzo, in ragione del diverso grado di colpa. Non è intervenuta alcuna modifica del merito della responsabilità o della pena già stabilita in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda plurimi imputati ritenuti responsabili di diversi delitti di furto in abitazione e di altri reati contro il patrimonio. La Corte di appello aveva recepito un concordato ex art. 599-bis c.p.p. nei confronti di due imputati e, per il terzo, aveva parzialmente accolto l'appello riducendo la pena. I ricorsi per cassazione erano così articolati: per il primo imputato si deduceva omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sull'esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; per il secondo si lamentava l'illegalità della pena; per il terzo si contestava soltanto l'entità della pena inflitta. Con motivo aggiunto, il difensore del secondo imputato sosteneva anche l'illegalità dell'accordo sulla pena perché avrebbe incluso un capo dal quale egli sarebbe stato assolto in primo grado. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati, osservando che, nel caso del concordato, non sono proponibili censure incompatibili con la modalità definitoria prescelta; che la deduzione ex art. 129 c.p.p. era generica poiché non indicava quale causa di proscioglimento fosse concretamente configurabile; che l'illegalità della pena non coincide con un mero errore di calcolo interno, essendo configurabile solo se la pena superi i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie; e che la misura della pena per il terzo imputato rientrava nella discrezionalità del giudice di merito ed era stata adeguatamente motivata con riferimento ai precedenti penali. Quanto al motivo aggiunto, la Corte lo ha qualificato manifestamente pretestuoso, rilevando che la pretesa contraddizione del dispositivo di primo grado era solo apparente e che il concordato comprendeva anche il capo contestato, senza che l'imputato avesse in appello dedotto una specifica censura sul punto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La definizione concordata dell'appello limita le doglianze proponibili in cassazione, rendendo inammissibili motivi incompatibili con la modalità definitoria prescelta.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione dell'obbligo di immediato proscioglimento deve essere specifica e indicare concretamente quale causa di non punibilità o proscioglimento sia ravvisabile.

  • artt. 23 e seguenti c.p.

    La pena è illegale solo quando ecceda i limiti edittali generali previsti dalla legge.

  • artt. 65 e 71 e seguenti c.p.

    La pena è illegale anche quando superi i limiti edittali stabiliti per le singole fattispecie di reato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza definita con concordato in appello, sono inammissibili le censure che presuppongono una rinnovata valutazione del merito o che risultano incompatibili con l'accordo sulla pena.
  • La doglianza fondata sull'art. 129 c.p.p. deve essere specifica: non basta un richiamo generico, ma occorre individuare la concreta causa di proscioglimento immediatamente rilevabile dagli atti.
  • L'illegalità della pena non coincide con un errore di calcolo interno nella sua quantificazione; la pena è illegale solo se supera i limiti legali generali o quelli edittali della singola incriminazione.
  • La determinazione della pena entro i limiti di legge rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica, specie quando valorizzi precedenti penali o altri elementi di gravità.
  • Un motivo aggiunto che prospetti l'illegalità di un accordo sulla pena è manifestamente infondato se pretende di riaprire questioni già risolte nel merito o comunque non tempestivamente dedotte con specifica critica alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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