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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33854/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vesevo impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per il capo A (appropriazione/ furto di una pendrive, originariamente contestato come peculato e poi qualificato come furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis) e confermato talune statuizioni civili relative al capo D. I motivi di ricorso (sei in tutto) contestavano: 1) l'inapplicabilità dell'art. 197-bis cod. proc. pen. alla teste Rosaria Massa (cioè la qualificazione della sua posizione processuale e le conseguenti cautele probatorie); 2) la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della Massa (presunti astio, contraddizioni, inidoneità dei riscontri); 3) la corretta qualificazione giuridica del fatto (contestazione che il reato dovesse essere qualificato come furto semplice ex art. 624 e non 624-bis perché la presenza nella casa era giustificata da un atto autoritativo - perquisizione); 4) vizi procedurali nella discussione; 5) inammissibilità dell'appello della parte civile Laiso per difetto di interesse e tardività degli atti; 6) errori nella motivazione del trattamento sanzionatorio e nel mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) respinto i motivi relativi all'applicabilità dell'art. 197-bis e alla valutazione di attendibilità della teste Massa, ritenendo legittima la valutazione di merito e validi i riscontri acquisiti (ascolto della figlia, registrazione della conversazione); 2) accolto il motivo che impugnava la qualificazione del reato: la Corte ha ritenuto che la presenza dell'imputato nell'abitazione fosse giustificata da un atto autoritativo (perquisizione) e che l'introduzione fosse quindi mera occasione per la sottrazione, con conseguente ricaduta nella fattispecie meno grave di cui all'art. 624 cod. pen.; in relazione al tempus commissi delicti (7.12.2011) e ai termini di prescrizione applicabili (artt. 157 e 161 cod. pen.) e considerati i giorni di sospensione del processo (242 giorni), il reato di cui al capo A) è ormai estinto per prescrizione: la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo A); 3) accolto il motivo relativo alle statuizioni civili in favore di Michele Laiso ritenendo l'appello della parte civile inammissibile per mancato interesse: le statuizioni civili nei confronti del Laiso sono annullate senza rinvio; 4) rigettato nel resto il ricorso. In sintesi, cancellata la condanna relativa al capo A) per prescrizione e rimosse le statuizioni civili a favore di Laiso; il resto della sentenza di merito è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Fattispecie di furto con introduzione in luogo di privata dimora. La Corte richiama la disciplina per definire i presupposti della tutela rafforzata del domicilio e distingue i casi in cui l'introduzione è giustificata da atto autoritativo e dunque non integra la violazione del domicilio.

  • art. 624 cod. pen.

    Furto semplice. La Corte ha ritenuto che la sottrazione compiuta da Vesevo, essendo avvenuta durante una perquisizione legittima che giustificava la sua presenza, rientri nella fattispecie meno grave ex art. 624.

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'audizione di persone coinvolte in altri procedimenti. La Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina aggravata alla Massa perché mancavano i presupposti di collegamento soggettivo/oggettivo tra procedimenti previsti dall'art. 371 co.2 lett. b).

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 3 e 4)

    Criteri di valutazione della prova testimoniale quando la testimonianza proviene da persone con posizione processuale speciale. La Corte ha ritenuto non applicabile il regime rinforzato e ha giudicato corretta la valutazione di attendibilità operata dalla corte territoriale.

  • art. 371 co.2 lett. b) cod. proc. pen.

    Rubrica sul collegamento probatorio fra procedimenti. La Corte ha chiarito che il collegamento richiede identità del fatto o diretta rilevanza probatoria, elementi non dimostrati nel caso concreto.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme sui termini di prescrizione e sulla durata della pena ai fini della prescrizione. Usate per calcolare che il reato originario è ormai prescritto, anche tenendo conto dei periodi di sospensione del processo.

  • art. 614 cod. pen.

    Riferimento alle violazioni del domicilio e alle relative aggravanti; la Corte utilizza l'analisi della violazione del domicilio per distinguere 624-bis da 624.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sulle ipotesi di concorso/concorrenza tra reati per valutare il collegamento tra procedimenti.

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Regole sull'ordine della discussione in udienza. La Corte ha affermato che la mancata osservanza dell'ordine non costituisce di per sé causa di nullità, salvo la violazione del diritto di replica.

  • art. 61 n.11 cod. pen.

    Circostanza aggravante relativa all'abuso di relazioni di ospitalità: citata nella ricostruzione delle possibili qualificazioni del furto quando la presenza sia derivata da un rapporto di ospitalità.

  • legge 7/8/1991 n. 203 (art. 7) - citata in fatto

    Riferimento normativo richiamato dalla difesa per sostenere un 'contesto' mafioso collegato: la Corte ha ritenuto la richiamata evocazione generica e insufficiente a dimostrare il collegamento richiesto dall'art. 197-bis.

Massime di principio

  • L'art. 197-bis cod. proc. pen. si applica solo se è dimostrato uno specifico collegamento tra procedimenti (identità del fatto o diretta rilevanza probatoria), non in presenza di generiche affermazioni di contesto.
  • Quando la presenza dell'agente in un'abitazione è giustificata da un atto autoritativo (es. perquisizione), la sottrazione di un bene custodito può essere ricondotta al furto semplice (art. 624) e non al 624-bis; la qualificazione incide profondamente su prescrizione e pena.
  • La valutazione della credibilità testimoniale spetta al giudice del merito; la Corte di legittimità verifica la non manifesta illogicità e la coerenza del ragionamento motivazionale, non riesamina ex novo l'attendibilità.
  • La prescrizione può consolidarsi anche per fatti originariamente qualificati con aggravanti più gravi se la riclassificazione in fattispecie meno grave comporta termini di prescrizione più brevi; il calcolo deve considerare sospensioni processuali documentate.
  • L'appello della parte civile è ammissibile solo se il ricorrente ha interesse a impugnare la decisione impugnata; decisioni meramente processuali che non ledono l'interesse sostanziale possono essere dichiarate inammissibili.
  • I vizi procedurali relativi all'ordine di discussione non determinano automaticamente la nullità del processo, a meno che non si configuri una violazione del diritto di replica dell'imputato o del difensore.

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