Sentenza n. 1604/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “- della Determinazione del Direttore Appalti di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 263 del 5 agosto 2025 comunicata a Fastweb S.p.A. in pari data nella parte in cui ha aggiudicato la gara per l'affidamento del "Servizio di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019)" a Retelit Digital Services S.p.A. anziché a Fastweb S.p.A.; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, quand'anche non conosciuto; nonché, per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per il servizio di trasmissione dati a larga banda a un’impresa concorrente anziché alla ricorrente, con domanda subordinata di declaratoria di inefficacia del contratto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione della stazione appaltante che aveva aggiudicato a un’altra impresa la gara per l’affidamento del servizio di trasmissione dati a larga banda, chiedendone l’annullamento e, ove il contratto fosse stato stipulato nelle more, la declaratoria di inefficacia. Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha revocato il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990. A seguito di tale revoca, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; la stazione appaltante e la controinteressata hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della revoca dell’aggiudicazione impugnata e della conseguente dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dell’aggiudicazione, né è stata adottata una pronuncia sulla domanda di inefficacia del contratto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione dell’esito della lite.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
La stazione appaltante ha esercitato il potere di revoca del provvedimento di aggiudicazione impugnato, determinando il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell’atto amministrativo impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comportare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia.
- Quando il provvedimento di aggiudicazione impugnato viene revocato nel corso del giudizio e il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’aggiudicazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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