Sentenza del 18/12/2015 n. 25500 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la cartella Tarsu relativa all'anno 2006, chiedendo la riduzione del 50% prevista dal regolamento comunale per i locali destinati a uso stagionale. Sosteneva che il Comune aveva abolito, con deliberazione della Giunta n. 98 del 21 settembre 2000, le licenze stagionali, rendendo impossibile dimostrare la stagionalità mediante tale documento, senza però eliminare dal regolamento la riduzione tariffaria. Deduceva inoltre violazione delle norme sulla Tarsu, omessa pronuncia e motivazione, lesione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, nonché l'eventuale contrasto con la libertà di stabilimento dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi sei motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il settimo, relativo al diritto dell'Unione europea. Ha stabilito che l'abolizione delle licenze stagionali non elimina il diritto alla riduzione tariffaria prevista dal regolamento comunale: la stagionalità può essere provata con gli ordinari mezzi di prova e con documentazione idonea. Tuttavia, la riduzione non opera automaticamente: il contribuente deve aver previamente dichiarato al Comune la stagionalità o la chiusura stagionale e deve dimostrarla con elementi obiettivi. La CTR aveva omesso di verificare se la struttura fosse stata effettivamente utilizzata solo per parte dell'anno e se fosse stata presentata una tempestiva denuncia di chiusura invernale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 11, comma 3, lett. c), del Regolamento comunale Tarsu
la tariffa ordinaria viene ridotta [...] nel caso di [...] uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi [...] 50%
La disposizione riconosce una riduzione del 50% per locali e aree destinati a uso stagionale. Anche se la licenza stagionale non è più disponibile, il presupposto sostanziale della stagionalità resta valido e può essere provato con altri mezzi.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1
la tassa è dovuta per effetto dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite
La Tarsu si fonda sull'occupazione o detenzione dei locali e sulla potenziale produzione di rifiuti, non sull'effettiva fruizione quotidiana del servizio. L'esclusione o la riduzione richiede la prova di condizioni oggettive che impediscano o limitino la produzione di rifiuti.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 3, lett. e)
La norma consente temperamenti dell'imposizione, inclusi quelli collegati all'uso stagionale, quando l'utilizzazione del servizio di raccolta rifiuti è oggettivamente ridotta.
D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42
L'istituzione e l'ordinamento dei tributi comunali spettano al Consiglio comunale; la Giunta non può, mediante una semplice deliberazione, eliminare o modificare il diritto alla riduzione previsto dal regolamento tributario.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
La prova della stagionalità deve essere valutata secondo le regole ordinarie del processo civile, considerando gli elementi documentali e gli altri elementi obiettivi acquisiti.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni dedotte dalle parti; l'omessa valutazione della questione relativa all'impossibilità di produrre una licenza stagionale integra un vizio della decisione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
I poteri istruttori del giudice tributario non sostituiscono l'onere probatorio del contribuente, che deve allegare e documentare tempestivamente la stagionalità.
Art. 49 TFUE
La questione di compatibilità dell'abolizione delle licenze stagionali con la libertà di stabilimento non è stata esaminata, poiché è rimasta assorbita dall'accoglimento degli altri motivi.
Massime di principio
- Quando un regolamento comunale prevede una riduzione Tarsu per attività stagionali, l'abolizione della licenza stagionale non comporta automaticamente la perdita del beneficio, salvo che il regolamento sia stato validamente modificato dall'organo competente.
- La stagionalità deve essere provata con elementi obiettivi, come autorizzazioni, comunicazioni amministrative, denuncia di chiusura, registri, documentazione contabile, consumi e altri dati coerenti con l'effettiva apertura limitata dell'attività.
- Il contribuente deve normalmente dichiarare la stagionalità o la chiusura stagionale al Comune nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione; la richiesta formulata per la prima volta in giudizio può essere considerata tardiva.
- La riduzione non spetta per la sola natura astrattamente stagionale dell'attività: occorre dimostrare che, nell'annualità considerata, i locali siano stati effettivamente utilizzati per un periodo limitato secondo i requisiti previsti dal regolamento.
- L'onere della prova grava sul contribuente, perché la detenzione di locali genera una presunzione di potenziale produzione di rifiuti; l'effettiva mancata fruizione del servizio, da sola, non esclude il tributo.
- Una decisione favorevole riferita a un diverso anno d'imposta non produce automaticamente giudicato per gli altri anni, perché la situazione concreta e gli adempimenti del contribuente possono cambiare annualmente.
- In caso di rinvio, il giudice deve verificare concretamente la durata dell'attività, le denunce presentate, le autorizzazioni disponibili e ogni altro elemento idoneo a dimostrare la stagionalità per lo specifico anno.
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