Sentenza n. 951/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva ordinato l’accredito di 1.500 euro sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019 al 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma di 1.500 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2022. Il Ministero non ha dato spontanea esecuzione al titolo giudiziale e, benché regolarmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza e anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha ordinato di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di 1.500 euro. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni; non è stato previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui la penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione e quantificazione richiedono una valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, qualificati come fatti notori, sono stati ritenuti sufficienti a escludere la sanzione. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Prevede l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha applicato il comma 4, lett. e), in materia di penalità di mora e ha disposto la nomina del commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di applicare una penalità di mora, ma nei confronti della pubblica amministrazione la misura resta soggetta alla verifica concreta delle ragioni ostative e alla graduazione discrezionale dell’importo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È richiamato quale disciplina rilevante ai fini delle condizioni per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente oggetto della condanna da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alla cui costituzione e alimentazione il Ministero è stato condannato.
art. 115 c.p.c.
È richiamato per riconoscere rilievo ai fatti notori, in particolare alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico, quali ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo sia stato notificato all’amministrazione e siano rispettate le condizioni previste dalla disciplina applicabile all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione non è automatica: il giudice deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, la situazione della finanza pubblica e il rischio di una sanzione eccessivamente afflittiva o di una locupletazione.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire, se considerati fatti notori, ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso, se così stabilito dal giudice dell’ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 930/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 931/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 932/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 933/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 934/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 935/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →