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Ordinanza

Ordinanza n. 1669/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione lavoro, n. 286 del 10 marzo 2022, quanto agli interessi legali e alla ricostruzione della posizione contributiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 18.495,11 oltre accessori di legge. Con la sentenza n. 23/2026 il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per il pagamento del capitale, già corrisposto, e ordinato il pagamento degli interessi legali dalla notifica della sentenza ai fini esecutivi fino all’effettivo soddisfo, nonché la ricostruzione della posizione contributiva, nominando un commissario ad acta. In questa fase, il commissario ha chiesto se gli interessi dovessero essere calcolati sul capitale lordo o al netto della ritenuta IRPEF e ha chiesto una proroga per la complessità delle operazioni contributive e la necessità di coordinamento tra Ministero e INPS. La ricorrente ha chiesto che l’importo di € 933,48 pagato il 3 aprile 2024 fosse detratto dagli interessi solo previa verifica della congruità aritmetica e della sua imputazione; ha inoltre chiesto di determinare gli imponibili contributivi e trasmettere i flussi UniEmens per tutto il servizio non di ruolo dal 2001 al 2018, contestando l’applicazione della prescrizione quinquennale, e di escludere sospensioni o rinvii dell’attività commissariale.

La decisione

Il TAR ha chiarito che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma al netto delle ritenute, inclusa la ritenuta IRPEF, poiché né la sentenza civile né la precedente pronuncia di ottemperanza hanno derogato al criterio legale. Ha respinto la richiesta della ricorrente di subordinare l’imputazione del pagamento di € 933,48 a una verifica di congruità: il pagamento è comprovato dal mandato del 20 marzo 2024, è stato effettuato direttamente alla ricorrente e va imputato agli interessi dovuti; il giudice dell’ottemperanza deve considerare i pagamenti intervenuti dopo la formazione del giudicato. Ha rilevato che, quanto alla ricostruzione contributiva e ai flussi UniEmens, il commissario non aveva ancora assunto determinazioni né chiesto chiarimenti. Ha precisato che non era stata formulata una domanda di sospensione dell’attività commissariale, ma soltanto di proroga. Ha accolto quest’ultima richiesta, ritenendo complesse le operazioni e ragionevole la proroga, concedendo al commissario ad acta ulteriori 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Le restanti richieste della ricorrente sono state definite nei sensi della motivazione; non è stata pronunciata una nuova statuizione di annullamento o di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, D.M. 10 settembre 1998, n. 352

    deve trovare applicazione l’art. 3, comma 2, del D.M. n. 352 del 10 settembre 1998, il quale ha stabilito che, in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli accessori di legge sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

    Gli interessi legali dovuti per il ritardato pagamento di emolumenti retributivi a dipendenti pubblici si calcolano sulla somma netta, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, anche quando derivano da una sentenza di condanna, salvo che la sentenza abbia quantificato diversamente gli accessori o stabilito un diverso criterio.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    si tratta di pagamento di cui questa Sezione ed il Commissario ad acta debbono necessariamente tenere conto trattandosi di pagamento avvenuto dopo la formazione del giudicato in ordine all’azionata sentenza del giudice civile ed atteso che il giudice amministrativo deve conoscere di tutte le questioni relative all’ottemperanza ai sensi del comma 6 dell’art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve considerare i pagamenti effettuati dopo la formazione del giudicato e decidere le questioni relative alla sua esecuzione.

Massime di principio

  • In assenza di una diversa quantificazione degli accessori o di un criterio specifico stabilito dal titolo giudiziale, gli interessi legali e gli altri accessori dovuti per il ritardato pagamento di emolumenti retributivi, pensionistici o assistenziali a dipendenti pubblici si calcolano sull’importo netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
  • Nel giudizio di ottemperanza devono essere considerati i pagamenti comprovati intervenuti dopo la formazione del giudicato; il giudice dell’ottemperanza può stabilirne l’imputazione alle somme ancora dovute.
  • Una proroga del termine assegnato al commissario ad acta può essere concessa quando le operazioni necessarie all’esecuzione sono complesse e la richiesta, motivata dalle attività di coordinamento tra uffici, risulta ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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