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Ordinanza

Ordinanza n. 15684/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, del direttore della Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, del Ministero del turismo, prot. n. 267769, del 27.11.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato, nonché ove occorrer possa: - dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024” del Ministero del turismo, prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; - della graduatoria dei soggetti ammessi, prot. n. 264763, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, nonché: - dello stesso sorteggio di data 18.11.2025 e/o dell’eventuale atto che lo costituisce/documenta; della nota prot. n. 262568 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo; nonché dell’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio; - di ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del turismo, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Carosello Tonale s.p.a. il 31 marzo 2026: - della graduatoria del 20.11.2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); - del decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769; - (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marinzen s.r.l. il 2 aprile 2026: - del provvedimento di nomina della Commissione prot. 0077916 del 18.2.2025 (cfr. doc. 16); - dei verbali n. 1 dell’11.3.2025, n. 2 del 19.3.2025, n. 3 del 4.6.2025, n. 4 dell’11.6.2025, n. 5 del 2.7.2025, n. 6 del 17.7.2025 e n. 7 del 17.7.2025 della Commissione interna di valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale (cfr. doc. 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 25); - della nota prot. 258768 del 5.11.2025 a firma del Rup e relativo allegato (cfr. doc. 18 e 26); - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Latemar Carezza s.r.l. il 27 maggio 2026: - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” di cui alla nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in particolare nella parte in cui ha assegnato alla domanda n. 48250 presentata da Latemar Carezza S.p.A., collocata all’8° posto della graduatoria, il punteggio complessivo di 70 punti, oltre a 2 punti premiali, anziché 90 punti, oltre a 10 punti premiali; - dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 246380 di data 19.11.2025; - della correzione dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 264763 di data 20.11.2025; - del verbale della Commissione interna di valutazione n. 4, relativo alla seduta n. 5 del 02.04.2025; - per quanto occorrer possa, sempre in parte qua, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024; - di tutti gli ulteriori verbali della Commissione di valutazione, nessuno eccettuato ed escluso, ancorché allo stato non conosciuti; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente indicato. - nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Latemar Carezza s.r.l. a vedersi attribuire 90 punti, oltre a 10 punti premiali, ovvero il diverso punteggio superiore a 70 punti, oltre a 2 punti di premialità, ritenuto di giustizia; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Val Fiorentina s.p.a. il 1° giugno 2026: per il preteso annullamento, previa adozione di misure cautelari, degli atti meglio indicati nel ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202601250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di concessione e impegno dei contributi per interventi sugli impianti di risalita e graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento, oltre agli atti di valutazione e al sorteggio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Marinzen s.r.l. ha impugnato l’avviso pubblico del 3 giugno 2024, la graduatoria e il decreto ministeriale del 27 novembre 2025 di concessione dei contributi per interventi sugli impianti di risalita e di innevamento artificiale, nonché il sorteggio utilizzato per la formazione della graduatoria. La ricorrente rivendica, in via principale, l’attribuzione di 90 punti, pari al punteggio del primo classificato, contestando la valutazione della propria domanda; con motivi aggiunti ha sviluppato ulteriori argomenti a sostegno della pretesa. In via subordinata, ha dedotto l’illegittimità della modifica di alcuni punteggi da parte del RUP, per asserita incompetenza e violazione degli obblighi di pubblicità, imparzialità e trasparenza; in ulteriore subordine, ha riproposto la censura contro il ricorso al sorteggio. Sono stati proposti ricorsi incidentali da Carosello Tonale s.p.a., Latemar Carezza s.r.l. e Val Fiorentina s.p.a., ciascuna rivendicando un punteggio superiore e una collocazione più favorevole nella graduatoria. L’ordinanza non decide il merito delle censure, ma affronta la necessità di integrare il contraddittorio per i motivi aggiunti di Marinzen e il ricorso incidentale di Carosello.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il contraddittorio era già integro per i ricorsi incidentali di Latemar Carezza e Val Fiorentina, poiché tali società avevano notificato i ricorsi a tutti i soggetti ammessi al contributo per progetti nell’area montana delle Alpi; ha quindi escluso la necessità di disporre per essi la notificazione per pubblici proclami. Ha invece disposto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio per i motivi aggiunti di Marinzen e per il ricorso incidentale di Carosello Tonale, individuando come controinteressati tutti i soggetti ammessi a contributo per progetti localizzati nell’area montana delle Alpi e indicati nell’Allegato 1 del decreto impugnato. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del turismo, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di un avviso con le indicazioni specificate in motivazione; la prova della pubblicazione dovrà essere depositata entro i successivi 5 giorni e l’avviso dovrà restare online sino alla definizione del giudizio. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 febbraio 2027. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità della graduatoria o sulla fondatezza dei punteggi rivendicati.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    RITENUTO, invece, che in relazione al ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente principale e al ricorso incidentale di Carosello Tonale s.p.a., avuto riguardo al tenore dei relativi petita e causae petendi, è necessario disporre, ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati non evocati in giudizio, da individuarsi, per entrambe le impugnative, in tutti i soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell’area montana delle Alpi e individuati nell’Allegato 1 del decreto gravato;

    Quando, in relazione al petitum e alla causa petendi, il giudizio deve coinvolgere altri controinteressati non evocati, il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio, individuandoli nel caso concreto tra tutti i soggetti ammessi al contributo per i progetti dell’area montana delle Alpi indicati nell’allegato al decreto impugnato.

Massime di principio

  • La necessità di integrare il contraddittorio va valutata in relazione al petitum e alla causa petendi della singola impugnativa; quando questi investono la posizione di altri beneficiari inclusi nella graduatoria, il contraddittorio deve essere esteso ai soggetti ammessi al contributo che siano controinteressati e non siano già stati evocati.
  • La notificazione per pubblici proclami non va disposta se il contraddittorio risulta già integro perché il ricorso è stato notificato a tutti i soggetti controinteressati individuati in relazione alla controversia.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela del terzo

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