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Ordinanza

Ordinanza n. 1668/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto di vita personalizzato dell’A.S.L. di Avellino che ha previsto 12,75 ore settimanali di trattamento ABA per un anno, oltre a supervisioni e parent training, nonché atti presupposti; è stata altresì proposta domanda di accertamento e condanna all’erogazione di un trattamento più intensivo e continuativo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori hanno impugnato il progetto di vita personalizzato che ha ridotto il trattamento ABA precedentemente assicurato, già disposto in seguito a una precedente sentenza della Sezione, prevedendo 12,75 ore settimanali comprensive di supervisione e parent training per un anno. Hanno contestato la valutazione dell’ASL perché non avrebbe riconosciuto la necessità di mantenere l’intervento domiciliare e nei contesti di vita per almeno 20 ore mensili, chiedendo l’accertamento del diritto a 25 ore settimanali di terapia, 3 ore mensili di supervisione e un’ora settimanale di parent training, con continuità delle medesime figure professionali. Nel corso del giudizio, già oggetto di ordinanza cautelare che aveva disposto la riattivazione del trattamento per 20 ore mensili e una CTU, hanno chiesto la ricusazione della consulente nominata. Hanno dedotto che la CTU aveva lavorato in precedenza per l’ASL resistente nel settore della neuropsichiatria infantile, circostanza asseritamente idonea a determinare una grave ragione di convenienza, e che in precedenti consulenze avrebbe sistematicamente confermato i progetti dell’ASL senza considerare le osservazioni dei consulenti di parte.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di ricusazione, precisando che CTU e verificatore sono ricusabili per i soli motivi previsti dall’art. 51 c.p.c. e che le circostanze dedotte non integravano né un’ipotesi di astensione obbligatoria né, anche ammettendo la ricusazione per gravi ragioni di convenienza, una ragione sufficiente. Il rapporto di lavoro della consulente con l’ASL era cessato da oltre quattro anni, era durato poco più di due anni e la professionista era in servizio presso un’altra struttura. La deduzione sulle precedenti consulenze era generica e non documentata; inoltre, il CTU non è tenuto ad accogliere le osservazioni delle parti, ma deve prenderle in considerazione e motivare il loro eventuale mancato recepimento. In un precedente giudizio riguardante il minore, la stessa consulente aveva ritenuto insufficienti le ore riconosciute dall’ASL e indicato un fabbisogno di 24 ore settimanali, circostanza incompatibile con il dedotto pregiudizio sistematico. Il TAR ha quindi disposto che la CTU presti giuramento e svolga l’incarico, riassegnando i termini per l’anticipo di 200 euro a carico solidale dei ricorrenti, la nomina dei consulenti di parte, la trasmissione dello schema di relazione entro 45 giorni dall’avvio delle operazioni, le osservazioni entro i successivi 15 giorni e il deposito della relazione finale nei 15 giorni seguenti. Ha differito l’udienza di merito al 4 maggio 2027. La decisione non definisce il merito della domanda di annullamento, accertamento e condanna.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    Il C.T.U. ed il verificatore possono essere ricusati dalle parti per i soli motivi indicati nell’art. 51 c.p.c.

    La ricusazione del consulente tecnico d’ufficio è ammessa per i soli motivi indicati dall’art. 51 c.p.c.; le circostanze addotte, non riconducibili alle ipotesi di astensione obbligatoria, non hanno comunque integrato gravi ragioni di convenienza.

Massime di principio

  • La ricusazione del consulente tecnico d’ufficio nel processo amministrativo è consentita per i motivi indicati dall’art. 51 c.p.c.; un precedente rapporto di lavoro con l’amministrazione resistente non comporta di per sé la ricusazione, quando sia cessato da anni e non siano dimostrati concreti elementi di parzialità.
  • La contestazione dell’imparzialità del CTU fondata sul modo in cui avrebbe svolto precedenti incarichi deve essere specifica e supportata da elementi documentali; la mera allegazione che il consulente abbia condiviso le valutazioni dell’amministrazione o non accolto le osservazioni di parte non è sufficiente.
  • Il CTU non è tenuto a recepire le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, ma deve prenderle in considerazione e motivare in modo congruo le ragioni per cui non le ritiene condivisibili.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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