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Ordinanza

Ordinanza n. 15683/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'accertamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Artena sull’istanza-diffida del Comitato e dei firmatari ricorrenti del 03/09.04.2026, ricevuta dal Comune il 09.04.2026, ad adottare provvedimenti amministrativi ivi richiesti e dovuti, e per la conseguente condanna del Comune stesso ad emanare detti provvedimenti, nonché - in difetto - per la nomina di Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inerte. Per l’annullamento, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 ottobre 2026, della Nota del Responsabile del Servizio IV del Comune di Artena del 26.8.2026 prot.n. 22683, non notificata ai ricorrenti, che sembra porsi come un implicito provvedimento comunale negativo emesso sull’istanza-diffida dei ricorrenti del 03/09.04.2026 ad adottare provvedimenti di repressione edilizia, nonché di ogni altro atto precedente, contemporaneo o successivo, comunque connesso, e/o per l’accertamento della perdurante sussistenza del silenzio-rifiuto comunale sull’istanza-diffida dei ricorrenti del 3/9.4.2026, impugnato con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202606362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda contro il silenzio né i motivi aggiunti. Ha disposto la conversione dal rito camerale a quello ordinario, poiché nel corso del giudizio è sopravvenuta una nota comunale impugnata con motivi aggiunti, secondo il meccanismo previsto dall’art. 117, comma 5, c.p.a. Ha fissato l’udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio al 23 marzo 2027.

TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza-diffida del 3-9 aprile 2026 volta a ottenere provvedimenti di repressione edilizia; con motivi aggiunti è stata impugnata la nota comunale del 26 agosto 2026, prot. n. 22683, prospettata come possibile diniego

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno agito contro l’inerzia del Comune rispetto all’istanza-diffida ricevuta il 9 aprile 2026, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna a emanare i provvedimenti di repressione dell’abuso edilizio e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti notificati il 1° ottobre e depositati il 2 ottobre 2026, hanno impugnato in via cautelativa la nota del Responsabile del Servizio IV del 26 agosto 2026, nel caso in cui fosse ritenuta un provvedimento negativo sulla loro istanza, pur contestando che tale nota avesse effettivamente definito l’istanza.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito

    Quando, nel corso del giudizio sul silenzio, sopravviene un provvedimento o un atto connesso impugnato con motivi aggiunti, l’intero giudizio prosegue secondo il rito previsto per il nuovo atto; il TAR ha quindi convertito il rito camerale in ordinario.

Massime di principio

  • Se nel corso di un giudizio sul silenzio sopravviene un provvedimento espresso o un atto connesso all’oggetto della controversia e il ricorrente lo impugna con motivi aggiunti ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., l’intero giudizio prosegue con il rito previsto per il nuovo provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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