Sentenza del 09/08/2017 n. 19828 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA operata dalla A. s.a.s. sulle fatture emesse da Aegis Media Italia s.p.a. per premi o "diritti di negoziazione". Secondo l'Amministrazione, tali somme non costituivano il corrispettivo di una prestazione di servizi, poiché non risultava alcuna obbligazione contrattuale di fare, intermediare o procurare clienti a carico di Aegis. Il pagamento dipendeva soltanto dal raggiungimento di un determinato fatturato, evento futuro e incerto, e doveva quindi essere qualificato come mera cessione di denaro, non imponibile ai fini IVA. In Cassazione sono stati dedotti un vizio motivazionale e la violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c. nonché degli artt. 2, comma 3, e 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il primo. Ha stabilito che l'IVA richiede una prestazione di servizi effettuata verso corrispettivo, nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da reciprocità e da un nesso diretto tra servizio e compenso. Nel caso concreto, il premio era collegato al raggiungimento di un fatturato, configurato come condizione dell'obbligazione di pagamento, ma non corrispondeva a una specifica prestazione dovuta da Aegis Media Italia. Le somme erano pertanto qualificabili come mera cessione di denaro non assoggettabile a IVA. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 3, comma 1
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da...
Una prestazione è imponibile ai fini IVA solo se è resa verso un corrispettivo e deriva da un rapporto giuridico che impone una prestazione al soggetto che riceve il pagamento.
D.P.R. n. 633/1972, art. 2, comma 3, lett. a)
Le mere cessioni di denaro non costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA; il pagamento privo di una prestazione di servizi direttamente correlata non è un corrispettivo imponibile.
Codice civile, art. 1362
L'interpretazione del contratto deve ricostruire la comune intenzione delle parti, verificando se il pagamento sia collegato a una prestazione obbligatoria o soltanto al verificarsi di una condizione.
Codice civile, art. 2697
Chi pretende l'applicazione di una conseguenza giuridica deve provare i fatti costitutivi; ai fini IVA occorre dimostrare l'esistenza della prestazione e del nesso diretto con il compenso.
Codice civile, art. 1355
La Corte ha escluso che ricorresse una condizione sospensiva meramente potestativa nulla, poiché il raggiungimento del fatturato non dipendeva dalla mera volontà di una parte già obbligata, ma dall'eventuale adesione e attività del destinatario della proposta.
Codice civile, art. 1333
Il meccanismo è stato ricondotto alla proposta di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, perfezionabile salvo rifiuto del destinatario.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, art. 2
Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto: 1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso...
Il presupposto IVA richiede che la cessione o la prestazione sia effettuata a titolo oneroso; manca imposizione quando non esiste uno scambio effettivo tra servizio e controvalore.
Corte di giustizia UE, causa C-653/11 e causa C-151/13, Le Rayon d'Or
Una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso solo quando esiste un rapporto giuridico con prestazioni sinallagmatiche e il compenso costituisce il controvalore effettivo del servizio.
Cass., Sez. Unite, n. 5078/2016
La sinallagmaticità tra prestazione e compenso è necessaria per qualificare un'operazione come prestazione di servizi imponibile ai fini IVA.
Massime di principio
- Un pagamento è soggetto a IVA solo se rappresenta il corrispettivo diretto di una prestazione individuabile, obbligatoria e giuridicamente dovuta dal beneficiario.
- Premi, bonus o incentivi collegati al raggiungimento di obiettivi non sono automaticamente corrispettivi di servizi: occorre verificare se il contratto imponga al destinatario una specifica attività o un risultato.
- Se il destinatario del premio resta libero di attivarsi o meno e non risponde contrattualmente del mancato risultato, il pagamento tende a essere qualificato come trasferimento di denaro non imponibile, anziché come prestazione di servizi.
- La semplice correlazione economica tra il pagamento e il fatturato o gli investimenti pubblicitari non basta a dimostrare il nesso sinallagmatico richiesto dall'IVA.
- Per sostenere la detrazione dell'IVA è necessario documentare contratto, obblighi concretamente assunti, attività svolte e rapporto diretto tra tali attività e l'importo fatturato.
- La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza del rapporto contrattuale e non soltanto dalla denominazione utilizzata nelle fatture, come "premio", "commissione" o "diritto di negoziazione".
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