Sentenza n. 6307/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00759/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva dichiarato in parte inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e per il resto lo aveva respinto, relativa all'ordinanza provinciale di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario destinatario del ripristino)
Prevale il privato
La controversia
In primo grado il privato aveva impugnato la determinazione dirigenziale della Provincia di Alessandria del 2 agosto 2021, con cui gli era stato ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi secondo le indicazioni dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese. Il TAR Piemonte aveva dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e per il resto lo aveva respinto, con condanna alle spese. In appello, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente ha contestato i capi della sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio sono sopravvenuti: il provvedimento dell'Ente di Gestione che ha concluso il procedimento sanzionatorio ex art. 18, comma 1, l. 689/1981 assolvendo il ricorrente per infondatezza della violazione contestata, e il successivo provvedimento della Provincia che ha annullato in autotutela l'ordinanza di ripristino impugnata. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., con annullamento della sentenza di primo grado e compensazione delle spese; le amministrazioni hanno aderito o non si sono opposte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa del ricorrente era stata pienamente soddisfatta dagli atti sopravvenuti: l'assoluzione nel procedimento sanzionatorio per infondatezza della violazione contestata e, soprattutto, l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi oggetto del giudizio. Il Collegio ha quindi definito l'appello senza esaminare nel merito i motivi dedotti contro la sentenza del TAR e ha disposto la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
dichiararsi cessata la materia del contendere
La sopravvenuta adozione di atti amministrativi che soddisfano integralmente la pretesa azionata giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 18, comma 1, l. 689/1981
ha concluso il procedimento dell'art. 18 comma 1° della L. 689/81
La disposizione è richiamata con riferimento al procedimento sanzionatorio conclusosi con l'assoluzione del ricorrente per infondatezza della violazione contestata.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravvengono provvedimenti dell'amministrazione che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, rendendo inutile una pronuncia sul merito dell'impugnazione.
- L'annullamento in autotutela dell'atto amministrativo impugnato, accompagnato da ulteriori atti coerenti con il venir meno della contestazione amministrativa, costituisce presupposto per dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata da atti sopravvenuti che soddisfano la pretesa del ricorrente, il giudice può compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio quando tale regolazione sia condivisa dalle parti e ritenuta giustificata dalle circostanze del caso.
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