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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22151/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca aveva agito contro un ex dipendente per ottenere la restituzione di somme che si assumevano indebitamente corrisposte nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. Il giudice di primo grado, investito dell'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, aveva dichiarato competente il Tribunale di Milano, ritenendo applicabile il foro dell'azienda ai sensi dell'art. 413 c.p.c. Il lavoratore ha proposto regolamento di competenza articolando tre censure: 1) deduceva che la controversia, essendo incentrata sulla pretesa debenza o meno di somme soggette a ritenuta alla fonte, sarebbe appartenuta alla giurisdizione del giudice tributario per violazione dell'art. 12 l. 448/2001; 2) sosteneva l'incompetenza territoriale di Milano e la competenza di Bari, assumendo che il rapporto di lavoro fosse sorto e si fosse svolto a Bari e richiamando anche il principio di perpetuatio iurisdictionis; 3) invocava l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro, affermando che si trattasse di azione di ripetizione di indebito non riconducibile alle materie di cui all'art. 409 c.p.c., con conseguente applicazione del foro generale del convenuto residente a Bari.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha dichiarato competente il Tribunale di Milano. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la controversia non verteva sull'accertamento di obblighi fiscali, ma sul diritto della banca a ripetere somme già corrisposte al lavoratore in eccedenza e aventi comunque origine nel rapporto di lavoro subordinato, con natura quindi lavoristica. Ha respinto il secondo motivo rilevando che l'art. 413 c.p.c. prevede fori alternativi concorrenti e che l'attore aveva legittimamente scelto il foro della sede dell'azienda, coincidente con Milano per effetto della fusione/incorporazione della originaria datrice di lavoro in Unicredit. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto mal posto, perché la dedotta ripartizione tra sezione civile e sezione lavoro del medesimo ufficio non integra una questione tecnicamente qualificabile come di competenza; da ciò l'inammissibilità del mezzo su questo profilo. Le spese del regolamento sono state rimesse al definitivo ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 413 c.p.c.

    prevede fori alternativi concorrenti nelle controversie di lavoro; l'attore può scegliere uno dei fori legittimati, incluso quello della sede dell'azienda.

  • art. 409 c.p.c.

    serve a delimitare le controversie di lavoro; la Corte osserva che la domanda di ripetizione di somme comunque originate dal rapporto di lavoro conserva connotazione lavoristica.

  • art. 12 l. 448/2001

    richiamato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione tributaria, ma la Corte esclude che la lite verta sull'accertamento di oneri fiscali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda la restituzione di somme corrisposte in eccesso nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato, la causa conserva natura lavoristica anche se la pretesa trae origine da questioni fiscali connesse.
  • Nelle controversie di lavoro, l'art. 413 c.p.c. attribuisce all'attore la scelta tra fori alternativi concorrenti; la sede dell'azienda può radicare validamente la competenza anche se il rapporto originario si sia svolto altrove.
  • La contestazione relativa alla ripartizione interna tra sezione lavoro e sezione civile dello stesso ufficio giudiziario non configura una questione di competenza in senso tecnico e non può essere fatta valere con il regolamento di competenza.
  • Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la successione societaria del datore originario può rilevare per individuare la sede aziendale del soggetto succeduto, se tale vicenda non è contestata.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaRapporto di lavoro dirigenziale e giustificatezza del recesso
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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