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Sentenza

Sentenza n. 502/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia della deliberazione del Commissario Straordinario n. 370 del 9/3/2026 dell'Azienda Sanitaria Locale BT (di seguito anche solo “ASL BT”) che decideva l'aggiudicazione del Lotto 8 della procedura aperta per la fornitura di n. 7 lavaendoscopi e n. 3 armadi di stoccaggio in favore di Cantel Medical Italy S.r.l., oggi Steris Italy S.r.l. (che per comodità di lettura verrà di seguito indicata come “Cantel”, come indicato negli atti di gara) (doc. 1); dei verbali di gara della Commissione Giudicatrice (sedute dell'11/9/2025, 16/10/2025, 05/11/2025, 03/12/2025, 12/01/2026, 29/01/2026 e 12/2/2026), nella parte in cui è stata valutata come conforme l'offerta tecnica della controinteressata e le è stato attribuito il relativo punteggio (doc. 3); di ogni atto e/o provvedimento di gara, ancorché non conosciuto, nella parte in cui e per effetto del quale la gara non è stata aggiudicata a Nuova Farmec; di tutti gli atti, i documenti e comunicazioni per le ulteriori ragioni che meglio si esplicheranno nel ricorso; per quanto occorrer possa del bando di gara, del disciplinare, del capitolato tecnico di gara e dei relativi allegati e, comunque di ogni atto e/o documento di gara anche successivo all'aggiudicazione oggi impugnata (doc. 2); e conseguentemente per l'accertamento del diritto della Nuova Farmec a vedersi aggiudicare il Lotto 8 nonché per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore di Cantel Medical Italy S.r.l. oggi Steris Italy S.r.l. nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente e medio tempore stipulati. Con riserva di domanda risarcitoria per equivalente.

Giustizia amministrativa202600635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 8 della procedura aperta per la fornitura di sette lavaendoscopi e tre armadi di asciugatura e stoccaggio, nonché i verbali di gara relativi alla valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda con 96,58 punti rispetto ai 98,20 attribuiti all'aggiudicataria, ha contestato l'attribuzione a quest'ultima dei punteggi pieni relativi ai criteri tabellari n. 8, n. 9 e n. 12 del Lotto 8. In particolare, ha dedotto che l'offerta aggiudicataria non possedesse le caratteristiche tecniche puntualmente richieste dalla lex specialis: quanto al criterio n. 8, era stato offerto un flusso continuo anziché pulsato; quanto al criterio n. 9, raccordi con codifica alfanumerica e solo un canale contraddistinto da diverso colore, anziché raccordi con colori differenziati; quanto al criterio n. 12, un sistema di monitoraggio e adattamento o interruzione del ciclo in caso di anomalie della pressione, anziché un sistema strutturalmente indipendente dalle oscillazioni della rete idrica. La ricorrente ha sostenuto che il principio di equivalenza funzionale potesse impedire l'esclusione dell'offerta, ma non consentire l'attribuzione di punteggi premiali tabellari previsti per il possesso della specifica caratteristica descritta dal capitolato. Ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, lo scorrimento della graduatoria e l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, con riserva di domanda risarcitoria per equivalente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha affermato che il principio di equivalenza ex art. 79 del d.lgs. n. 36/2023 opera quale clausola di salvaguardia dell'ammissibilità dell'offerta, impedendo l'esclusione di un prodotto funzionalmente idoneo anche se difforme dalle specifiche tecniche puntuali. Esso non consente però di attribuire il punteggio premiale previsto per una caratteristica tecnica specifica che l'offerta non possiede. I criteri n. 8, n. 9 e n. 12 erano criteri tabellari a punteggio fisso, soggetti a verifica binaria e privi di graduazioni o apprezzamenti intermedi. Il giudice ha accertato che l'offerta aggiudicataria non presentava il flusso pulsato, la differenziazione cromatica dei raccordi e l'indipendenza strutturale del ciclo dalle oscillazioni della rete idrica richiesti dalla lex specialis. Le soluzioni offerte potevano avere una funzione analoga, ma non coincidevano con le caratteristiche oggetto di specifica premialità. La sottrazione anche di uno solo dei punteggi contestati sarebbe stata sufficiente a superare il divario di 1,62 punti tra le offerte. L'aggiudicazione è stata pertanto annullata; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Il principio di equivalenza di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 36 del 2023 opera come clausola di salvaguardia dell’ammissibilità dell’offerta, impedendo l’esclusione del concorrente che dimostri di offrire un prodotto funzionalmente idoneo ancorché difforme dalle specifiche tecniche puntuali del Capitolato.

    Il principio di equivalenza consente di ammettere un'offerta funzionalmente idonea anche se non conforme alla formulazione puntuale delle specifiche tecniche, ma non permette di attribuire i punteggi premiali riservati a una caratteristica tecnica specifica non posseduta.

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Il principio di equivalenza nelle procedure di gara opera come salvaguardia dell'ammissibilità dell'offerta e non può essere utilizzato per attribuire un punteggio premiale previsto per una specifica caratteristica tecnica che l'offerta non possiede.
  • La distinzione tra requisiti minimi di ammissibilità e criteri premiali impedisce di equiparare, ai fini del punteggio, una soluzione funzionalmente analoga a quella puntualmente descritta e premiata dalla lex specialis; diversamente verrebbe alterata la par condicio tra i concorrenti.
  • I criteri tabellari a punteggio fisso richiedono una verifica binaria del possesso della caratteristica prevista e non consentono graduazioni o apprezzamenti intermedi propri dei criteri discrezionali o quantitativi.
  • Quando la lex specialis premia una caratteristica tecnica specifica, la commissione non può riconoscere il relativo punteggio sulla base di una diversa soluzione che persegua una finalità analoga, sebbene essa possa essere sufficiente a rendere l'offerta ammissibile in applicazione del principio di equivalenza.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiPrincipio di equivalenza
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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