Sentenza del 06/05/2021 n. 1447 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Diniego rimborso della ritenuta IRPEF operata dal datore di lavoro su somme percepite a titolo di indennità per mancati riposi giornalieri e settimanali con interessi e rivalutazione - Tassazione dovuta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla ritenuta IRPEF applicata dal datore di lavoro su somme liquidate al dipendente a titolo di indennità per mancati riposi giornalieri e settimanali (Reg. CEE n. 3820/1985), comprensive di sorte capitale, interessi e rivalutazione. Il ricorrente contestava la trattenuta sostenendo che le somme fossero risarcitorie (per reintegrazione delle energie psicofisiche) e quindi non soggette a ritenuta; l'Agenzia sosteneva che le somme avessero natura retributiva/sostitutiva del reddito e pertanto fossero imponibili e assoggettabili a ritenuta IRPEF.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Puglia - Sezione IV ha accolto l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione della CTP di Lecce che aveva concesso il rimborso. La CTR ha ritenuto che le indennità per mancata fruizione dei riposi abbiano natura retributiva (anche se liquidate giudizialmente) e quindi siano imponibili ai fini IRPEF; ha respinto il ricorso introduttivo del lavoratore e ha dichiarato compensate le spese dei due gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 6
I redditi soggetti a tassazione sono quelli delle categorie previste; le indennità o proventi sostitutivi o integrativi di redditi vanno ricondotti alla stessa categoria di reddito oggetto di sostituzione, perciò le indennità con funzione sostitutiva/integrativa del reddito sono imponibili.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - artt. 46 e 48 (ora artt. 49 e 51)
artt. 46 e 48 (indicati nella sentenza); corrispondenti oggi artt. 49 e 51
L'indennità sostitutiva del riposo settimanale e l'indennità per ferie non godute hanno natura retributiva e concorrono alla formazione del reddito imponibile; non rientrano nelle elargizioni escluse dall'imposizione.
D.P.R. n. 602/1973 - art. 38
Norma richiamata per l'istanza di rimborso dell'imposta trattenuta dal sostituto d'imposta.
Regolamento CEE n. 3820/1985
Regolamento che stabilisce i riposi giornalieri e settimanali cui si riferiscono le indennità; la sua esistenza non determina di per sé la natura non retributiva delle somme liquidate.
Giurisprudenza di legittimità (Cassazione) - sent. n. 20384/2004 e ordinanza n. 19713/2019
Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 20384/2004; Cass. ord. n. 19713/2019
La Corte di Cassazione ha affermato che le indennità per mancata fruizione di ferie e riposi hanno natura retributiva e sono imponibili; un eventuale profilo risarcitorio non esclude la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile.
Cass. Sezioni Unite - decisione su notificazioni (procedurale)
sentenza del 6.11.2018 (depositata 4.3.2019)
Ha stabilito che il termine breve per l'impugnazione decorre anche per il notificante dalla data di esecuzione della notifica nei confronti del destinatario; tale principio è stato richiamato per decidere sull'eccezione di tardività dell'appello.
Massime di principio
- Le somme corrisposte per mancata fruizione di riposi o ferie che sostituiscono o integrano il reddito hanno natura retributiva e sono imponibili ai fini IRPEF, anche se liquidate in sede giudiziale.
- Per escludere la tassazione è necessario dimostrare che la somma ha natura esclusivamente risarcitoria (danno non patrimoniale o danno distinto dalla retribuzione), priva di rapporto di corrispettività con il lavoro svolto nel periodo di riposo; l'onere probatorio grava sul percettore.
- Interessi e rivalutazione connessi alla somma principale seguono la stessa qualificazione fiscale della prestazione e sono normalmente assoggettati a tassazione insieme al capitale.
- In caso di contenzioso, fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità (Cassazione) e alle norme del TUIR: decisioni recenti della Corte di Cassazione tendono a qualificare come retributive le indennità per mancati riposi/ferie.
- Proceduralmente, chi richiede il rimborso deve seguire la procedura ex art. 38 DPR 602/73 e fare attenzione ai termini di impugnazione e alle regole di notifica (anche alla luce delle Sezioni Unite sulla decorrenza dei termini).
- Nelle situazioni simulate, valutare sempre la causa della liquidazione e la documentazione che dimostri l'effettiva natura risarcitoria (non retributiva) prima di contestare la ritenuta; in assenza di prova convincente, prevale la qualificazione fiscale come retribuzione.
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