Sentenza del 23/02/2018 n. 443 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
TARSU/TIA - INAMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE DEL MERO AVVISO DI PAGAMENTO NOTIFICATO DALL'ENTE IMPOSITORE - VIOLAZIONE DELL'ART.19, COMMA1, DEL D.LGS. N. 546/92.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un mero avviso di pagamento relativo alla TARSU/TIA, trasmesso dall'ente impositore e corredato da un bollettino F24. La contestazione riguardava presumibilmente la pretesa tributaria, ma l'atto non rientrava tra quelli autonomamente impugnabili elencati dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. L'avviso, non avendo natura di atto impositivo o esecutivo e non contenendo una formale determinazione della pretesa tributaria, non era impugnabile autonomamente, salvo i casi previsti dall'art. 19, comma 3, del medesimo decreto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un atto privo dei requisiti per essere autonomamente impugnato. L'avviso di pagamento è stato qualificato come semplice comunicazione finalizzata a sollecitare il pagamento, con allegato bollettino F24, e non come atto impositivo. L'impugnazione sarebbe stata possibile soltanto unitamente a un successivo atto autonomamente impugnabile, oppure insieme all'avviso qualora fosse stata dedotta la mancata notificazione di un precedente atto impugnabile, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. Sono richiamati anche precedenti giurisprudenziali di segno contrario, tra cui Cass. nn. 17010/2012, 10987/2011, 25297/2014 e ord. n. 15957/2015.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
Individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. Poiché il mero avviso di pagamento non è ricompreso nell'elenco e non presenta natura sostanzialmente impositiva, non può essere impugnato autonomamente.
Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992
Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Gli atti non inclusi nell'elenco non possono essere contestati separatamente. Tuttavia, la mancata notifica di un precedente atto autonomamente impugnabile può essere fatta valere insieme all'impugnazione dell'atto successivo che rende conoscibile la pretesa.
Massime di principio
- Un semplice avviso di pagamento, privo di contenuto impositivo o esecutivo e accompagnato soltanto da un bollettino di pagamento, di regola non è autonomamente impugnabile.
- La possibilità di ricorrere dipende dalla sostanza dell'atto, non dal suo titolo: se il documento determina formalmente la pretesa tributaria, indica importi, presupposti e termini di pagamento con effetti impositivi, potrebbe essere considerato impugnabile anche se denominato semplicemente avviso di pagamento.
- Gli atti non compresi nell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 possono essere contestati insieme al primo atto successivo autonomamente impugnabile, soprattutto quando si deduce la mancata notifica dell'atto presupposto.
- L'impugnazione di un atto autonomamente impugnabile deve normalmente riguardare i suoi vizi propri; non è possibile anticipare il ricorso contro una mera comunicazione priva di efficacia impositiva.
- Prima di proporre ricorso è necessario verificare la natura concreta del documento ricevuto, il suo contenuto, gli effetti giuridici e l'eventuale esistenza di precedenti atti notificati, considerando che la giurisprudenza può aver adottato orientamenti non uniformi.
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