Cassazione Civile, Ordinanza n. 36005/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia origina dalla condanna di un dipendente a tempo pieno e indeterminato di un comune al risarcimento del danno erariale, pari ai compensi percepiti per incarichi extraistituzionali svolti senza autorizzazione in favore di soggetti pubblici e privati in più periodi tra il 1997 e il 2015. Il giudice contabile di primo grado aveva rigettato il difetto di giurisdizione e accolto la prescrizione solo per una parte dei compensi; la Corte dei conti in appello aveva respinto l’impugnazione sul merito della responsabilità, rinviando solo la quantificazione del danno. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) difetto di giurisdizione del giudice contabile, sostenendo che per i fatti anteriori alla L. n. 190/2012 la domanda di restituzione delle somme dovesse appartenere al giudice ordinario e che la norma introduttiva del comma 7-bis dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 non fosse retroattiva; 2) violazione delle norme sulla prescrizione e degli artt. 24, 103 e 111 Cost., assumendo che l’azione erariale fosse prescritta perché il danno era conoscibile già nel 2012 e comunque noto al comune, con conseguente eccesso di potere giurisdizionale della Corte dei conti nell’esaminare il merito nonostante la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse immediatamente impugnabile perché aveva deciso sul merito della responsabilità erariale, rinviando solo la quantificazione del danno. Tuttavia ha affermato che la censura sulla giurisdizione era preclusa dal giudicato interno, poiché il capo della sentenza di primo grado che aveva affermato la giurisdizione contabile non era stato specificamente impugnato in appello. Ha inoltre escluso che la dedotta erronea decisione sulla prescrizione integrasse un eccesso di potere giurisdizionale: la Corte dei conti si era limitata a interpretare e applicare le norme sulla decorrenza della prescrizione, senza invadere la sfera legislativa o i limiti esterni della propria giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 165/2001
la violazione del dovere di chiedere l’autorizzazione per incarichi extraistituzionali e dell’obbligo di riversare i compensi all’amministrazione integra una fattispecie attratta alla giurisdizione contabile anche per fatti anteriori alla modifica del 2012, secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte
L. n. 190/2012
l’introduzione del comma 7-bis dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 è stata richiamata dal ricorrente come norma innovativa non retroattiva, ma la Corte ha ribadito che la giurisdizione contabile sussiste anche per i fatti precedenti
art. 360 c.p.c.
la Corte ha chiarito che sono immediatamente impugnabili le sentenze parziali che decidono sul merito, mentre non lo sono le sole pronunce meramente endoprocessuali
art. 362, comma 1, c.p.c.
consente il ricorso per cassazione avverso la decisione parziale del giudice speciale nei limiti previsti dal sistema processuale
art. 37 c.p.c.
richiamato come parametro per la dedotta questione di giurisdizione e per la rilevabilità del difetto di giurisdizione
art. 279 c.p.c.
la Corte distingue le sentenze che decidono solo questioni processuali da quelle che definiscono, almeno in parte, il giudizio e sono quindi impugnabili
art. 2934 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione del diritto azionato
art. 1, comma 2, L. n. 20/1994
il ricorrente lo invoca per sostenere la prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità contabile; la Corte non entra nel merito della decorrenza perché la censura è qualificata come error in iudicando
art. 1, comma 2, L. n. 639/1996
richiamato dal ricorrente come base della prescrizione dell’azione di responsabilità
artt. 24, 103 e 111 Cost.
invocati a sostegno della censura di eccesso di potere giurisdizionale e della dedotta lesione del diritto di difesa e del riparto di giurisdizione
art. 2033 c.c.
richiamato dalla Corte per qualificare come atto paritetico di diritto privato, impugnabile davanti al giudice ordinario, il comportamento del comune che aveva operato detrazioni in sede di restitutio in integrum
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La censura di difetto di giurisdizione avverso una decisione del giudice speciale è preclusa se il capo della sentenza di primo grado che ha affermato la giurisdizione non è stato specificamente impugnato in appello, con conseguente formazione del giudicato interno.
- Le sentenze parziali del giudice speciale che definiscono il merito della responsabilità, pur rinviando ad altro momento la sola quantificazione del danno, sono immediatamente ricorribili per cassazione; restano invece non impugnabili immediatamente le sole pronunce meramente endoprocessuali.
- L’eccesso di potere giurisdizionale ricorre solo quando il giudice speciale travalichi i limiti esterni della propria giurisdizione, non quando interpreti o applichi erroneamente la norma al caso concreto; l’erronea individuazione del dies a quo della prescrizione integra, al più, un error in iudicando.
- Nei casi di incarichi extraistituzionali non autorizzati svolti da dipendenti pubblici, la violazione dell’obbligo di autorizzazione e dell’obbligo di versamento dei compensi può radicare la giurisdizione contabile e il danno erariale anche per fatti anteriori alla modifica normativa del 2012, secondo l’interpretazione consolidata richiamata dalla Corte.
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