Cassazione Civile, Ordinanza n. 23871/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori dell’agenzia regionale, assunti per attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, diretta ad ottenere il pagamento di un importo ulteriore rispetto a quanto già corrisposto a titolo di indennità chilometrica per l’uso del proprio automezzo nel raggiungimento del luogo di lavoro. Nei gradi di merito è stata ritenuta applicabile la disciplina collettiva del settore (CCNL 7.12.2010 e CIRL Puglia 10.6.2014), e i lavoratori hanno ottenuto accoglimento. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del principio iura novit curia, sostenendo che la Corte d’appello non avesse adeguatamente giustificato l’applicabilità della contrattazione privata; 2) falsa applicazione della normativa collettiva e dell’art. 1362 c.c., nonché violazione degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., assumendo che, trattandosi di ente pubblico non economico, il rapporto dovesse essere soggetto al regime del pubblico impiego contrattualizzato; 3) violazione degli artt. 2, comma 2, 40 e 40-bis d.lgs. 165/2001, perché l’indennità chilometrica sarebbe istituto derivante da contrattazione privatistica incompatibile con il pubblico impiego; 4) violazione dell’art. 6 d.lgs. 78/2010, dell’art. 1, comma 3, l. 196/2009 e dell’art. 14 preleggi, per la pretesa inefficacia di clausole collettive analoghe. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che la legge regionale pugliese istitutiva dell’ente prevedeva espressamente l’applicazione al personale operaio del CCNL idraulico-forestale e idraulico-agrario, con il relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale; ha richiamato la giurisprudenza precedente secondo cui l’applicazione del CCNL privatistico non impedisce la qualificazione del rapporto come lavoro pubblico, purché il richiamo operi nei limiti della disciplina speciale e del trattamento economico/giuridico previsto per quelle mansioni; ha osservato che la normativa statale successiva confermava la perdurante utilizzabilità di tale contrattazione per i lavoratori del settore; ha escluso che l’art. 6 d.lgs. 78/2010 determinasse l’inefficacia invocata, poiché per regioni ed enti analoghi la disposizione opera solo come principio di coordinamento della finanza pubblica e non come vincolo diretto. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell’ente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell’agenzia regionale. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza d’appello e, soprattutto, ha confermato che, per gli operai dell’ente regionale addetti ai lavori forestali e idraulico-agrari, la legge regionale applicabile prevede l’applicazione del CCNL di settore di diritto privato e del relativo trattamento economico, compresa l’indennità chilometrica oggetto della domanda. Ha inoltre ribadito che tale disciplina speciale non contrasta con la qualificazione pubblicistica del rapporto, né con le regole del d.lgs. 165/2001, nei limiti in cui la contrattazione è richiamata dalla legge per il particolare comparto. Il quarto motivo è stato parimenti disatteso perché la norma invocata sul contenimento della spesa non opera in modo diretto nei confronti delle regioni e degli enti ad esse equiparati, e comunque non era stata adeguatamente correlata alla clausola contrattuale contestata. Conseguentemente l’ente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e sono stati indicati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
"nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto"
Il giudice di merito ha correttamente applicato il principio iura novit curia indicando la fonte normativa che sorreggeva la decisione; non era necessaria una motivazione ulteriore per fondare l’applicabilità della disciplina collettiva richiamata dalla legge regionale.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Non vi è nullità della sentenza perché la motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta esistente e non apparente.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri processuali invocati per denunciare vizi di motivazione e violazioni di legge nel ricorso per cassazione.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
La disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato è richiamata dalla ricorrente come materia di competenza legislativa esclusiva statale, ma la Corte ha escluso che ciò impedisse, nel caso concreto, l’applicazione della disciplina speciale prevista dalla legge regionale per il comparto forestale.
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, 2, 40 e 40-bis
Le norme sul pubblico impiego contrattualizzato non escludono, per il particolare settore degli operai forestali/agricoli assunti con contratto di diritto privato da amministrazioni pubbliche, l’applicazione dei contratti collettivi privatistici richiamati dalla legge speciale.
l.r. Puglia n. 3 del 2010, art. 12, comma 3
Per il personale operaio dell’agenzia regionale si applica il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con il relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.
d.l. n. 120 del 2021, art. 7-bis, convertito in l. n. 155 del 2021
La disposizione conferma a livello nazionale la possibilità di applicare ai lavoratori del settore agricolo e forestale assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni pubbliche i relativi contratti collettivi nazionali, regionali e provinciali, nei limiti di spesa previsti.
l.r. Puglia n. 45 del 2012, art. 32
Pur avendo abrogato il precedente riferimento espresso, imponeva una procedura di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi già applicati, elemento ritenuto indicativo della perdurante applicazione di tali contratti.
l.r. Puglia n. 36 del 2017, art. 23
Ha reintrodotto nell’art. 12 della l.r. n. 3 del 2010 un comma che ribadisce l’applicazione al personale forestale/agricolo del CCNL di settore e del relativo trattamento.
d.lgs. n. 78 del 2010, art. 6, comma 12
La norma invocata non determina, da sola, l’inefficacia delle clausole collettive richiamate, soprattutto perché per le regioni opera come principio di coordinamento della finanza pubblica e non come vincolo diretto.
d.lgs. n. 78 del 2010, art. 6, comma 20
Le disposizioni dell’art. 6 non si applicano direttamente alle regioni e ad altri enti ivi indicati, ma costituiscono principi per il coordinamento della finanza pubblica.
art. 1, comma 3, l. n. 196 del 2009
Norma richiamata nel motivo, ma non risulta decisiva nella motivazione della Corte, che ha comunque rigettato la censura.
art. 14 disp. prel. c.c.
Norma richiamata nel motivo, senza che la Corte la valorizzi come decisiva ai fini della soluzione della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In ragione del rigetto del ricorso, sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una legge speciale o regionale prevede espressamente, per un determinato comparto di lavoratori assunti da un ente pubblico, l’applicazione di un CCNL di diritto privato e del relativo trattamento economico, tale richiamo è idoneo a fondare il diritto alle voci retributive o indennitarie previste dalla contrattazione richiamata.
- L’applicazione di contratti collettivi privatistici a lavoratori alle dipendenze di un ente pubblico non economico non esclude, di per sé, la qualificazione pubblicistica del rapporto, se la disciplina speciale lo consente e se l’assetto normativo è coerente con la peculiare natura del settore.
- Le norme sul pubblico impiego contrattualizzato non operano in astratto come preclusione assoluta rispetto a discipline speciali di comparto, quando il legislatore abbia volutamente mantenuto un modello negoziale privatistico per esigenze settoriali specifiche.
- Per censurare in cassazione la motivazione della sentenza di merito non basta contestare che il giudice abbia richiamato una fonte normativa e un dato fattuale coerenti con la decisione; la motivazione è apparente solo se manca l’individuazione della base giuridica della statuizione.
- Le disposizioni di contenimento della spesa pubblica, se riferite alle regioni o ad enti assimilati, devono essere lette come principi di coordinamento finanziario e non come divieti automatici di applicazione di clausole collettive, salvo una specifica incompatibilità dimostrata dalla parte che contesta la pretesa.
- In cassazione, la mera allegazione dell’inefficacia di clausole contrattuali per effetto di una norma finanziaria non è sufficiente se non si confronta puntualmente con la disciplina speciale che consente quel rinvio alla contrattazione collettiva.
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