Cassazione Penale, Sentenza n. 41263/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Carrera impugna la sentenza della Corte d'appello che ha riqualificato il fatto originariamente ascritto come bancarotta fraudolenta documentale nel meno grave reato di bancarotta semplice e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio a suo favore. Lamenta: 1) errore di diritto e vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico (il giudice d'appello ha attribuito l'elemento soggettivo a titolo di colpa); 2) violazione di legge e vizio di motivazione nell'applicazione degli aumenti di pena per recidiva, nonostante la condanna sia stata pronunciata per un reato ascritto a titolo di colpa e non di dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che il termine di prescrizione del reato (bancarotta semplice consumata il 15/09/2016) si è estinto dopo la pronuncia di secondo grado. Essendo intervenuta la causa estintiva, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre richiamato i limiti dell'intervento del giudice di legittimità: può dichiarare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ma la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando l'innocenza o l'insussistenza del fatto risulti evidente dagli stessi elementi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
Norma richiamata nei suoi effetti sulla prescrizione: insieme agli artt. 160 e 161 disciplina il termine di prescrizione, che nel caso di specie è risultato perento dopo la sentenza di secondo grado determinando l'estinzione del reato.
art. 160 c.p.
Richiamato in combinato disposto con gli artt. 157 e 161 per stabilire il decorso e la perentorietà del termine prescrizionale relativo al reato contestato.
art. 161 c.p.
Richiamato come parte della disciplina della prescrizione che ha portato all'estinzione del reato oggetto del processo.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Principio della immediata declaratoria delle cause di non punibilità applicabile anche in Cassazione: la Corte può dichiarare una causa di proscioglimento più favorevole all'imputato, ma la formula di proscioglimento sul merito è consentita solo se l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato risultano in modo evidente dagli stessi elementi posti a fondamento della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si perfeziona dopo la sentenza di secondo grado, la Corte di Cassazione deve rilevarla d'ufficio e può dichiarare l'estinzione del reato, con annullamento della sentenza impugnata.
- La dichiarazione di una causa di non punibilità (art.129 c.p.p.) in Cassazione è possibile ma è limitata: la formula di proscioglimento per insufficienza del fatto o per estraneità richiede che l'elemento sia "evidente" dagli stessi atti e motivazioni della sentenza impugnata, senza nuovi accertamenti.
- Le questioni sulla qualificazione dell'elemento psicologico (dolo vs colpa) e sull'applicazione di aumenti per recidiva sono rimediabili in sede di impugnazione per vizio di motivazione o applicazione di legge, ma possono diventare irrilevanti se interviene una causa estintiva come la prescrizione.
- Quando il giudice d'appello riqualifica il reato riducendone la gravità, il difensore può impugnare sia la valutazione sulla colpa/dolo sia la congruità dell'aumento per recidiva; il motivo deve essere adeguatamente motivato perché la Cassazione lo esamini nei limiti del sindacato di legittimità.
- In presenza di estinzione per prescrizione, la definizione immediata del processo prevale sulla prosecuzione dell'accertamento: la Cassazione evita nuovi accertamenti e, se non sussiste evidenza di innocenza, procede all'annullamento per estinzione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41194/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41196/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41199/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41200/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41203/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41206/2024 del 11/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →