Sentenza del 18/03/2015 n. 5393 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo che il ricorso originario contro gli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni fosse stato proposto dal soggetto errato. Le sanzioni erano state contestate personalmente a T.V., quale autore materiale delle violazioni tributarie, consistenti in infedele dichiarazione, omessa dichiarazione necessaria per l'insinuazione al passivo e omessa risposta a un questionario. Tuttavia, il giudizio era stato promosso dal Fallimento di C.R. s.r.l., rappresentato dal curatore, e non da T.V. in proprio. L'Agenzia ha quindi dedotto il difetto di legittimazione e titolarità dell'azione ai sensi degli artt. 81 e 100 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che, in materia di sanzioni tributarie, la parte sostanziale del rapporto sanzionatorio è la persona fisica che ha commesso la violazione, mentre il curatore può rappresentare il fallimento soltanto per le questioni riguardanti il patrimonio della società fallita. Poiché gli atti sanzionatori erano stati notificati a T.V. personalmente e il ricorso era stato invece proposto dal Fallimento di C.R. s.r.l., il ricorso introduttivo era inammissibile per difetto di legittimazione. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio. Il resistente è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2, 4, 5 e 11
La sanzione pecuniaria per illecito tributario è riferibile esclusivamente alla persona fisica che ha commesso la violazione.
Viene affermato il principio della responsabilità personale dell'autore dell'illecito tributario. L'ente per conto del quale la persona ha agito può essere obbligato solidalmente al pagamento, quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge, ma ciò non sostituisce la persona fisica quale destinataria della sanzione.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 4
La norma disciplina gli obblighi dichiarativi connessi alla situazione del contribuente sottoposto a fallimento e costituisce, nel caso concreto, una delle disposizioni la cui violazione era stata contestata a T.V.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
La disposizione riguarda i poteri dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito dei controlli e delle richieste di informazioni; nel caso concreto era collegata all'omessa risposta al questionario.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
La disposizione disciplina i poteri di controllo in materia IVA e rileva, nel caso esaminato, per l'omessa risposta alle richieste dell'Ufficio.
Codice di procedura civile, artt. 81 e 100
Il processo deve essere instaurato da o contro il soggetto titolare del rapporto sostanziale controverso. Il Fallimento, tramite il curatore, non poteva impugnare in nome proprio una sanzione notificata personalmente al curatore quale autore dell'illecito.
Legge fallimentare, artt. 31, 38 e 43
Il curatore rappresenta il fallimento nelle controversie concernenti il patrimonio del fallito, ma resta personalmente responsabile per la violazione dei doveri inerenti al proprio ufficio. Quando la responsabilità contestata è personale del curatore, egli deve agire e difendersi in proprio, senza confondere la propria posizione con quella della procedura.
Legge fallimentare, artt. 51 e 52
Il divieto di azioni esecutive individuali e la necessità di far valere i crediti verso il fallito nell'ambito della procedura concorsuale giustificano la scelta dell'Amministrazione di notificare la sanzione alla persona fisica autrice della violazione, anziché procedere individualmente contro la società fallita.
Art. 382 c.p.c.
La Corte ha cassato la sentenza senza rinvio perché il giudizio non poteva proseguire: il ricorso introduttivo era stato proposto da un soggetto privo della titolarità dell'azione.
Massime di principio
- Nelle sanzioni tributarie occorre distinguere sempre tra il soggetto autore materiale della violazione e l'ente o la procedura per conto della quale egli ha agito.
- Se l'atto sanzionatorio è notificato personalmente a una persona fisica, l'impugnazione deve essere proposta da quella persona in proprio, anche se la violazione è stata commessa nell'esercizio delle funzioni di curatore, amministratore, rappresentante o dipendente.
- Il curatore fallimentare può rappresentare la procedura nelle controversie relative al patrimonio del fallimento, ma non può sostituirsi alla persona fisica quando viene contestata una sua responsabilità personale.
- La corretta individuazione della parte processuale è essenziale: agire tramite il soggetto sbagliato può comportare la cassazione o l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito della sanzione.
- L'eventuale responsabilità solidale della società o dell'ente non elimina la responsabilità personale dell'autore dell'illecito e non consente di trasferire automaticamente la legittimazione processuale al curatore o all'ente.
- In situazioni analoghe bisogna verificare congiuntamente il destinatario dell'atto, il soggetto indicato come autore della violazione, la qualità in cui è stato notificato l'atto e la qualità in cui viene conferito l'incarico difensivo.
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