Sentenza del 18/03/2015 n. 2623 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Poteri del giudice - Potere di rideterminazione della pretesa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che il giudice tributario non è vincolato all'alternativa tra conferma totale e annullamento integrale dell'atto. Quando risultano provati i presupposti dell'imposizione, ma il quantum richiesto è superiore a quello effettivamente dovuto, il giudice deve rideterminare la pretesa fiscale entro i limiti dei fatti accertati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'estensione dei poteri decisori del giudice tributario. In particolare, si discute se il giudice possa soltanto confermare integralmente o annullare l'atto impositivo, oppure se possa rideterminare l'importo della pretesa fiscale quando gli elementi accertati dimostrino che essa è dovuta solo in misura parziale.
Norme richiamate
Articolo 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione è richiamata nel quadro dei poteri del giudice tributario e della cognizione relativa all'atto impugnato; non impone una decisione necessariamente limitata alla conferma o all'annullamento integrale dell'atto.
Articolo 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma, insieme al diritto vivente, costituisce il fondamento del potere-dovere del giudice di determinare l'importo effettivamente dovuto sulla base degli elementi acquisiti, anche riducendo la pretesa fiscale.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice può adottare una decisione di annullamento parziale, riducendo l'imposta, gli interessi o le sanzioni quando la pretesa risulti fondata solo in parte.
- La rideterminazione deve restare entro i limiti dei fatti e degli elementi probatori emersi nel giudizio: il giudice non può sostituire arbitrariamente il presupposto dell'imposizione né introdurre una pretesa completamente nuova.
- Se l'esistenza dell'obbligazione tributaria è dimostrata ma l'amministrazione ha quantificato eccessivamente il dovuto, il giudice dovrebbe correggere il quantum anziché annullare necessariamente l'intero atto.
- La decisione non autorizza il giudice a colmare carenze probatorie dell'amministrazione mediante una ricostruzione autonoma priva di base negli atti di causa.
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