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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 2614 - Comm. Trib. Prov. Milano

Processo tributario - Onere della prova - Ufficio - Prova presuntiva - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'onere della prova nell'accertamento delle imposte sui redditi, in particolare la contestazione dell'inesistenza di un'operazione documentata da fattura. L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che l'operazione fatturata non è stata effettivamente posta in essere. Tale dimostrazione può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché caratterizzate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La decisione

È stata ritenuta legittima la prova presuntiva utilizzata dall'Ufficio per dimostrare l'inesistenza dell'operazione fatturata, a condizione che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti. Ne consegue che la fattura, da sola, non impedisce all'Amministrazione di contestare l'effettività dell'operazione, ma l'Ufficio deve comunque fornire elementi probatori idonei; una volta assolto tale onere, il contribuente deve contestare concretamente tali elementi e dimostrare l'effettività della prestazione o della cessione.

Norme richiamate

  • Principio generale sull'onere della prova nell'accertamento tributario

    L'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata da una fattura non è stata mai posta in essere incombe all'Amministrazione finanziaria.

    L'Amministrazione finanziaria deve provare l'inesistenza dell'operazione contestata e non può limitarsi a una contestazione generica o al solo sospetto.

  • Principio delle presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

    La prova dell'inesistenza può essere fornita anche sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

    La prova può derivare da elementi indiziari, anche non direttamente dimostrativi, purché valutati complessivamente e dotati di elevata attendibilità, specificità e coerenza reciproca.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria conserva l'onere iniziale di fornire elementi concreti a sostegno dell'inesistenza.
  • La fattura non costituisce prova assoluta dell'effettivo svolgimento dell'operazione: può essere superata da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
  • Non è necessario che l'Ufficio disponga di una prova diretta o documentale dell'inesistenza, purché il quadro indiziario sia complessivamente solido e coerente.
  • Dopo che l'Ufficio ha fornito un quadro presuntivo adeguato, il contribuente deve dimostrare con elementi specifici l'effettività dell'operazione, come contratti, pagamenti, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale o altra documentazione coerente.
  • Una contestazione basata solo su supposizioni generiche o su anomalie isolate non è sufficiente: gli indizi devono essere valutati nel loro insieme e rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

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