Sentenza del 18/03/2015 n. 2624 - Comm. Trib. Prov. Milano
RICORSO - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ - ASSENZA - Inammissibilità - Non sussiste - Reale difformità tra originale e copia - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso non è inammissibile per la sola mancanza dell'attestazione di conformità. Il giudice deve verificare d'ufficio la conformità tra il documento notificato e quello depositato. L'inammissibilità può essere dichiarata soltanto se viene accertata un'effettiva difformità tra i due documenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva se la mera assenza dell'attestazione di conformità tra il documento notificato e la copia depositata determinasse l'inammissibilità del ricorso o dell'appello. La sentenza ha chiarito che l'attestazione è una dichiarazione di scienza della parte, utile a consentire al giudice di considerare provata la conformità e di evitare un accertamento d'ufficio. La sua omissione costituisce violazione del dovere di collaborazione con il giudice, ma non comporta, da sola, l'inammissibilità. L'inammissibilità sussiste invece quando sia accertata una reale difformità tra l'originale notificato e la copia depositata.
Norme richiamate
Articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
L'inammissibilità non si collega alla mancanza di attestazione da parte del ricorrente della conformità tra il documento depositato e quello spedito, bensì alla loro effettiva difformità.
La norma deve essere interpretata secondo il suo tenore letterale e logico: l'assenza dell'attestazione non determina automaticamente l'inammissibilità, mentre la difformità effettiva tra il documento notificato e quello depositato può determinarla.
Massime di principio
- La mancata attestazione di conformità non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso o dell'appello.
- In assenza di attestazione, il giudice deve verificare d'ufficio se la copia depositata corrisponde al documento notificato.
- L'inammissibilità è giustificata soltanto da una concreta e reale difformità tra l'atto notificato e quello prodotto in giudizio.
- L'attestazione di conformità è una dichiarazione utile a semplificare l'attività del giudice, ma non sostituisce l'accertamento della conformità quando essa sia contestata o manchi.
- La parte deve comunque collaborare con il giudice e depositare documenti coerenti e conformi, poiché una difformità sostanziale può compromettere l'ammissibilità dell'impugnazione.
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