Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19559/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condòmino)

La controversia

Alcuni proprietari di unità immobiliari di un edificio agivano per ottenere l'accertamento che un piccolo appezzamento di giardino antistante il fabbricato fosse di proprietà comune e per far condannare il convenuto a liberarlo da persone e cose. Il convenuto eccepiva il giudicato esterno derivante da una precedente sentenza che aveva respinto una rivendica proposta sul medesimo bene per difetto di prova. Il tribunale dichiarava la domanda inammissibile perché coperta da giudicato, ritenendo che la nuova azione fosse sostanzialmente diretta allo stesso bene e fondata sulla medesima causa petendi. La corte d'appello confermava, qualificando la domanda come rivendicazione e osservando che, in ogni caso, anche se letta come negatoria servitutis, la titolarità del diritto di proprietà/comproprietà restava condizione dell'azione e risultava coperta dal giudicato. In cassazione i ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 949 c.c., sostenendo che la domanda andava qualificata come azione volta ad accertare la legittimità del possesso, non come rivendicazione; lamentavano inoltre che la precedente decisione si era limitata a respingere la domanda per difetto di prova senza accertare l'inesistenza della contitolarità sul bene. Sostenevano anche che gli elementi documentali e catastali dimostravano la comproprietà del giardino e del complesso di spazi comuni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, soprattutto in ordine al possesso del bene e alla qualificazione dell'azione. Ha confermato che la corte territoriale aveva correttamente rilevato il difetto del presupposto possessoriо per l'actio negatoria servitutis e, soprattutto, che la pretesa era comunque assorbita dal giudicato formatosi sul precedente accertamento del diritto di proprietà/comproprietà sul medesimo bene. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per affermare l'efficacia del giudicato esterno sulla medesima situazione sostanziale già decisa tra le parti o i loro aventi causa.

  • art. 948 c.c.

    Evocato per distinguere l'azione di rivendicazione, diretta all'accertamento del diritto di proprietà e al recupero del bene.

  • art. 949 c.c.

    Richiamato per l'actio negatoria servitutis; la Corte ribadisce che il proprietario che agisce deve dimostrare il legittimo possesso della res e che la titolarità del diritto resta condizione dell'azione sotto il profilo della legittimazione attiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Base del rilievo di inammissibilità del motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Citada con riferimento alla proposta del relatore di definizione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito, sotto la veste della violazione di legge, chiedere una rivalutazione delle prove e dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito.
  • L'actio negatoria servitutis presuppone che l'attore dimostri di esercitare legittimamente il possesso sul bene; non è invece necessaria una prova rigorosa dell'esistenza del diritto di proprietà nei termini propri della rivendica.
  • Se su un medesimo bene e tra le stesse parti si è formato un giudicato sull'accertamento del diritto di proprietà o comproprietà, non è proponibile una nuova domanda sostanzialmente diretta a rimettere in discussione quel medesimo accertamento.
  • La qualificazione della domanda deve avvenire in base al contenuto sostanziale della pretesa e ai fatti allegati, non alla sola rubrica formale scelta dalla parte.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietàGiudicatoRicorso per cassazione
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.