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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 54 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - adempimento prescritte formalità dopo il termine, ma prima dell'inizio di controlli - decadenza dal beneficio: non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava il mancato riconoscimento della detrazione IRPEF del 36% relativa alle spese per l'acquisto di un box pertinenziale interessato da lavori di ristrutturazione, oltre al mancato riconoscimento di alcune spese mediche. L'Ufficio aveva recuperato l'imposta, interessi e sanzioni mediante controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973, sostenendo che la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara fosse una formalità essenziale e dovesse essere effettuata prima dell'inizio dei lavori o, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente riconosceva di aver inviato tardivamente la comunicazione, il 16 dicembre 2013, ma prima di ricevere la comunicazione degli esiti del controllo, avvenuta il 9 gennaio 2014. Sosteneva quindi che l'omissione fosse meramente formale, non avesse inciso sui requisiti sostanziali del beneficio e fosse stata sanata prima dell'avvio effettivo dei controlli.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per la parte relativa alle spese mediche, già riconosciute dall'Ufficio mediante sgravio, e aveva annullato la cartella per la parte residua concernente la detrazione per il box. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo che la comunicazione tardiva comportasse la decadenza dal beneficio. La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che la comunicazione, pur tardiva rispetto al termine originario, fosse stata effettuata prima dell'avvio dei controlli e che l'adempimento formale potesse essere regolarizzato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 16/2012, convertito nella L. 44/2012. La cartella è stata quindi annullata per la parte relativa alla detrazione del 36%. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del DPR 600/1973

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, nell'ambito del quale l'Ufficio aveva recuperato la detrazione contestata.

  • Art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44

    Consente di conservare il beneficio fiscale subordinato a un adempimento formale omesso o tardivo quando il contribuente provveda a eseguirlo prima dell'avvio dei controlli da parte dell'Ufficio e possieda comunque i requisiti sostanziali per il beneficio.

  • Legge n. 449/1997

    Prevedeva la detrazione d'imposta del 36% per determinate spese di recupero del patrimonio edilizio.

  • Art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Interministeriale n. 41/1998

    prima dell'inizio dei lavori all'agenzia delle entrate mediante raccomandata comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato

    Prevedeva l'obbligo della comunicazione preventiva per usufruire della detrazione, ma la decisione ritiene che, alla luce della disciplina successiva, la tardività non comporti automaticamente la decadenza se l'adempimento viene regolarizzato prima dei controlli.

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70

    Ha soppresso l'obbligo della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara per le annualità successive alla sua entrata in vigore, rafforzando la natura non sostanziale dell'adempimento.

  • Art. 2, comma 8-bis, del DPR 322/1998

    È richiamato in relazione alla possibilità di correggere o integrare la dichiarazione dei redditi; la giurisprudenza citata ammette la rettifica anche oltre i termini ordinari quando l'errore sia formale e comporti un carico fiscale maggiore rispetto a quello previsto dalla legge.

  • Principi costituzionali di capacità contributiva e correttezza dell'azione amministrativa

    Impediscono di assoggettare il contribuente a un'imposizione più gravosa di quella legalmente dovuta per una violazione meramente formale, quando siano presenti i requisiti sostanziali del beneficio.

Massime di principio

  • La tardiva esecuzione di un adempimento formale richiesto per un'agevolazione fiscale non determina necessariamente la perdita del beneficio, se il contribuente possiede i requisiti sostanziali e regolarizza l'adempimento prima dell'avvio dei controlli dell'Amministrazione.
  • È essenziale distinguere tra requisiti sostanziali dell'agevolazione e formalità documentali: la violazione dei primi normalmente comporta il diniego, mentre la violazione delle seconde può essere sanabile nei casi previsti dalla legge.
  • Per stabilire se la regolarizzazione è tempestiva occorre individuare il momento effettivo di avvio del controllo, non necessariamente la successiva comunicazione degli esiti o la notifica della cartella.
  • La correzione tardiva non è sufficiente se interviene dopo l'inizio dei controlli oppure se il contribuente non riesce a dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali, la regolarità della spesa e la riferibilità dell'agevolazione.
  • Una decisione sfavorevole relativa a un'altra annualità non costituisce automaticamente un precedente vincolante per anni diversi, soprattutto quando cambiano la disciplina applicabile, la tempistica degli adempimenti o il momento di avvio del controllo.
  • La sanabilità delle formalità dipende dalla normativa vigente per il periodo d'imposta interessato; pertanto occorre sempre verificare la disciplina temporale applicabile e gli eventuali interventi legislativi successivi.

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