Sentenza del 18/01/2017 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IMPOSTE SUI REDDITI - incentivo all'esodo - Corte di Giustizia UE - rimborso - art. 38 d.p.r. n. 602/1973 - termine di decadenza - decorrenza - data del pagamento - applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
E.G. aveva cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2002 e ricevuto euro 103.200,00 a titolo di incentivo all'esodo, assoggettato a tassazione separata. Dopo le pronunce della Corte di Giustizia UE che avevano dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la discriminazione fiscale basata sul sesso, il contribuente aveva chiesto il rimborso di parte dell'IRPEF trattenuta, presentando l'istanza il 19 maggio 2009. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso perché erano decorsi oltre 48 mesi dal versamento delle ritenute. La controversia riguardava quindi la decorrenza del termine decadenziale: dalla data del versamento, secondo l'Agenzia, oppure dalla pubblicazione della pronuncia europea, secondo il contribuente e la decisione di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il termine di 48 mesi previsto per la richiesta di rimborso decorresse dalla data del pagamento o del versamento delle ritenute, e non dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia UE. Poiché l'incentivo era stato percepito nel 2002 e l'istanza era stata presentata solo il 19 maggio 2009, il contribuente era decaduto dal diritto al rimborso. Il rimborso relativo all'anno 2002 è stato quindi dichiarato non dovuto. Le spese di giudizio sono state compensate, considerata la precedente incertezza giurisprudenziale.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso decorre dal versamento delle somme.
La norma è stata interpretata nel senso che il termine decadenziale per il rimborso di ritenute IRPEF indebitamente versate decorre dalla data del pagamento, anche quando l'indebito venga riconosciuto successivamente da una pronuncia della Corte di Giustizia UE.
Art. 19, comma 4-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La disposizione disciplinava la tassazione separata dell'incentivo all'esodo applicando il regime fiscale previsto per il trattamento di fine rapporto.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13676 del 16 giugno 2014
La tutela del sopravvenuto diritto al rimborso deve ritenersi recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche.
La sentenza ha stabilito che la pronuncia della Corte di Giustizia UE, pur avendo effetto retroattivo sulla compatibilità della norma nazionale, non riapre automaticamente i rapporti tributari già esauriti per decorrenza del termine di decadenza.
Principio di certezza delle situazioni giuridiche
I termini di decadenza rendono irretrattabili i rapporti giuridici una volta scaduti. La sopravvenuta interpretazione europea non consente, di regola, di protrarre indefinitamente i rapporti tributari già definiti.
Pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla discriminazione fiscale basata sul sesso
Le pronunce hanno riconosciuto l'incompatibilità della disciplina nazionale dell'incentivo all'esodo con il diritto dell'Unione, ampliando la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari, ma senza incidere automaticamente sui termini di decadenza già maturati.
Massime di principio
- Quando una pronuncia successiva dichiara incompatibile con il diritto UE una norma fiscale, il termine per chiedere il rimborso continua, in linea generale, a decorrere dalla data originaria del versamento e non dalla data della pronuncia europea.
- La sopravvenuta riconoscibilità del diritto al rimborso non riapre automaticamente i rapporti tributari già esauriti per decorrenza dei termini di decadenza.
- Il contribuente che intenda tutelarsi deve presentare l'istanza di rimborso entro il termine previsto dalla legge, anche se il fondamento giuridico della richiesta non è ancora stato definitivamente chiarito dalla giurisprudenza.
- Solo una specifica disposizione legislativa può prevedere la riapertura dei termini o dei rapporti tributari ormai definiti; tale effetto non deriva automaticamente da una sentenza della Corte di Giustizia UE.
- In materia tributaria prevale l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, salvo il caso particolare di diritti tempestivamente esercitati che siano stati compromessi da un successivo mutamento imprevedibile della giurisprudenza.
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