Sentenza del 18/01/2017 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - motivazione - rinvio a P.V.C. elevato nei confronti di soggetto terzo - mancata allegazione - mancata riproduzione contenuto essenziale - illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto illegittimo e annullato per difetto di motivazione. Il semplice rinvio al P.V.C. formato nei confronti della società non era sufficiente, poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto allegarlo oppure riprodurne nel provvedimento il contenuto essenziale, così da rendere comprensibili i presupposti della pretesa nei confronti del lavoratore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento per carenza di motivazione, poiché l'atto rinviava a un P.V.C. elevato nei confronti di un soggetto terzo, la società presso cui prestava attività lavorativa, senza allegarlo né riprodurne il contenuto essenziale. Il rinvio a un altro atto è valido solo se consente al destinatario di conoscere gli elementi necessari per comprendere la pretesa tributaria e per difendersi, ossia oggetto, contenuto e destinatari dell'atto richiamato.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 1906/2008
Per "contenuto essenziale" devono intendersi "gli elementi - oggetto, contenuto e destinatari - necessari e sufficienti per la motivazione del provvedimento rinviante".
Quando un provvedimento richiama un atto precedente, l'atto richiamato deve essere allegato oppure il provvedimento deve riportarne gli elementi essenziali, in modo da consentire al destinatario di conoscere la pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Massime di principio
- Un accertamento non può fondarsi in modo meramente generico su un atto formato nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario.
- Il rinvio ad altro documento è ammissibile solo se il documento è allegato oppure se l'atto impositivo ne riproduce il contenuto essenziale: oggetto, contenuto e destinatari.
- La motivazione deve essere concretamente comprensibile per il destinatario e deve permettergli di individuare i fatti contestati, i presupposti della pretesa e le ragioni della responsabilità attribuita.
- Se il contribuente non ha avuto accesso al documento richiamato e l'accertamento non ne espone gli elementi essenziali, sussiste un possibile vizio di motivazione e di lesione del diritto di difesa.
- La validità del rinvio va valutata in concreto: non è sempre necessaria la riproduzione integrale dell'atto richiamato, ma devono essere riportate tutte le informazioni indispensabili per comprendere e contestare la pretesa.
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