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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16899/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU 2012 con cui l'ente locale ha richiesto alla società il pagamento dell'imposta su un immobile. In primo grado la contribuente aveva ottenuto ragione sul presupposto di aver provato che l'immobile oggetto di accertamento non era di sua proprietà. In appello, invece, la decisione è stata riformata perché la visura catastale intestava il cespite alla società; la CTR ha ritenuto che tale intestazione fondasse una presunzione di veridicità, superabile solo con prova contraria a carico del contribuente, prova che, secondo il giudice di merito, non era stata fornita. La CTR ha inoltre valorizzato: un precedente contenzioso sulla variazione della classe catastale dell'immobile, nel quale non era stata contestata la disponibilità del bene; gli atti di acquisto del 1979, da cui emergeva almeno una porzione dell'immobile poi oggetto di fusione catastale; la mancanza di prova sulla titolarità delle altre unità confluite nella fusione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., denunciando omesso esame di fatti decisivi, e in particolare la diversa ubicazione dell'immobile assoggettato a imposizione rispetto a quello da essa denunciato e il fatto di non essere mai stata proprietaria del bene oggetto di imposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha confermato che, ai fini IMU, l'intestazione catastale di un immobile a un soggetto fa sorgere una presunzione sulla veridicità della risultanza catastale, con conseguente onere per il contribuente di provare il contrario. Ha osservato che la sentenza impugnata si fondava su una doppia ratio autonoma: da un lato, la mancata prova della non proprietà; dall'altro, la mancata prova della non detenzione/possesso del cespite. Il motivo di ricorso non censurava specificamente quest'ultima autonoma ragione decisoria, rendendo il ricorso inammissibile per difetto di interesse e per mancato attacco di tutte le rationes decidendi. La Corte ha inoltre ribadito che non è consentito in cassazione chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o dei fatti storici, perché ciò esula dal vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento delle somme previste in presenza di conformità tra proposta del consigliere e decisione finale, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo e controverso

    Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sollecitare una rivalutazione delle prove o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione anticipata del giudizio per manifesta infondatezza

    Lo strumento serve alla definizione accelerata dei ricorsi in cassazione e, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, può rilevare ai fini delle conseguenze sanzionatorie previste dal codice di rito.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    Richiamato quale base per la condanna della parte soccombente a somme equitativamente determinate e per le ulteriori conseguenze economiche in caso di definizione conforme alla proposta accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia IMU, l'intestazione catastale di un immobile a un determinato soggetto fa sorgere una presunzione di veridicità della risultanza catastale, che può essere superata solo con idonea prova contraria a carico del contribuente.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso deve censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata: se anche una sola di esse resta incontestata, il ricorso è inammissibile o comunque destinato al rigetto.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su plurime ragioni autonome e il ricorso non le aggredisce tutte, manca l'interesse a coltivare le censure residue, che restano inidonee a determinare la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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