Cassazione Civile, Ordinanza n. 03209/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dalla notificazione di una cartella di pagamento emessa per un debito tributario riferito a un contribuente deceduto. Un erede aveva impugnato la cartella deducendo vizi della notifica, ritenuta dai giudici di merito eseguita in modo non corretto. La società di riscossione ha impugnato in cassazione la sentenza d’appello con un solo motivo, sostenendo che la nullità della notifica non poteva essere dichiarata perché l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo, essendo stato tempestivamente impugnato dall’erede. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando sia l’omesso esame di un fatto decisivo sia la violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., sempre sul presupposto che la notifica fosse valida o, comunque, sanata dal raggiungimento dello scopo. La Corte ha ricostruito la disciplina della notifica degli atti tributari in caso di decesso del contribuente: se l’ufficio conosce il decesso ma gli eredi non hanno fatto la comunicazione prevista, la notifica deve essere eseguita agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cuius; se invece gli eredi hanno comunicato le proprie generalità e il domicilio fiscale, la notifica va eseguita personalmente e nominativamente. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la notifica era avvenuta presso il domicilio dell’erede prima della dichiarazione di successione e che l’ufficio era a conoscenza del decesso; pertanto la soluzione della CTR non era corretta. Inoltre, la Corte ha affermato che, anche a voler qualificare il vizio come nullità, essa sarebbe stata comunque sanabile per raggiungimento dello scopo, perché l’erede aveva proposto tempestiva impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della società di riscossione e il secondo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il primo motivo incidentale. Ha cassato la sentenza della CTR della Sicilia che aveva ritenuto insanabile la nullità della notifica della cartella. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La ratio della decisione è duplice: da un lato, la notifica eseguita presso il domicilio dell’erede, in presenza della conoscenza del decesso da parte dell’ufficio, non giustificava l’affermazione di una nullità assoluta; dall’altro, comunque, la tempestiva impugnazione della cartella da parte dell’erede integrava raggiungimento dello scopo e sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile anche alla cartella di pagamento per effetto dei rinvii normativi nella disciplina tributaria.
Norme richiamate
art. 156, comma 3, c.p.c.
la nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto lo scopo, mediante tempestiva impugnazione del destinatario; la sanatoria è applicabile anche alla cartella di pagamento, per effetto dei rinvii della disciplina tributaria
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
è stato il parametro di censura per la dedotta violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
è stato invocato nel ricorso incidentale per omesso esame di un fatto decisivo
art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973
regola la comunicazione degli eredi all'ufficio fiscale in caso di morte del contribuente
art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973
rinvia alle modalità di notificazione previste per l'avviso di accertamento
art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
contiene il rinvio alle norme sulle notificazioni del processo civile per gli atti tributari
art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato per la proposta del relatore nella camera di consiglio non partecipata
Massime di principio
- In caso di decesso del contribuente, la notificazione degli atti impositivi o della riscossione segue una scansione graduata: se il fisco non conosce il decesso può notificare al domicilio del de cuius; se conosce il decesso ma gli eredi non hanno comunicato i propri dati, deve notificare agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto; se gli eredi hanno effettuato la comunicazione prevista, la notifica deve avvenire personalmente e nominativamente nel domicilio fiscale da essi indicato.
- La notifica della cartella di pagamento è soggetta, in caso di nullità, alla sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., perché la disciplina tributaria richiama le norme sulle notificazioni del processo civile.
- La tempestiva impugnazione dell'atto da parte dell'erede può integrare il raggiungimento dello scopo della notificazione, impedendo di dichiararne la nullità ove il destinatario abbia comunque ottenuto piena conoscenza dell'atto e abbia potuto difendersi.
- La natura sostanziale della cartella di pagamento non esclude l'applicazione di istituti processuali come la sanatoria della nullità, quando la normativa tributaria espressamente rinvia alle regole civilistiche sulla notificazione.
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