Cassazione Penale, Sentenza n. 37471/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente deduceva cinque motivi: vizio di motivazione (contestata riproposizione acritica delle ragioni di primo grado e mancata valutazione di atti/documenti), violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. nella valutazione delle dichiarazioni del fallito al curatore, incompatibilità tra l'impianto argomentativo e gli esiti dell'interrogatorio dell'amministratore, mancata assunzione di prove documentali e testimoniali (sulla consegna della documentazione contabile dall'ex commercialista all'ultimo amministratore) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di legittimità ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo: la cessione delle quote era stata valutata come simulata sulla base di elementi plurimi (azzeramento poste attive, lacunosità documentale, disinteresse del cessionario) e la prova richiesta non era decisiva. Il secondo motivo è infondato: le dichiarazioni rese dal cessionario al curatore (relazione ex art. 33 l.f.) sono utilizzabili se valutate unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità e qui sono state considerate per dimostrare l'oggettivo disinteresse del cessionario; richiamo che il principio CEDU non è direttamente applicabile per le differenze nella disciplina del curatore in Italia. Il terzo motivo è inammissibile poiché propone una rinnovata valutazione di fatto riservata al merito. Il quinto motivo è manifestamente infondato: il giudice ha esercitato la discrezionalità sulla concessione delle attenuanti generiche richiamando la condotta complessiva e l'accordo simulatorio. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni devono essere valutate unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità; il terzo comma non impedisce l'utilizzo delle dichiarazioni del fallito rese al curatore se non sono auto/eteroaccusatorie e trovano riscontro in altri elementi probatori
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata per segnalare la non applicabilità alle dichiarazioni del curatore rese nell'ambito della legge fallimentare; la Corte distingue l'istituto delle dichiarazioni rese al curatore dalla disciplina dell'art. 63, comma 2
art. 33 legge fallimentare (relazione del curatore)
Le dichiarazioni inserite nella relazione ex art. 33 l.f. possono essere utilizzate nel processo se valutate nel contesto probatorio complessivo e se corroborate da altri elementi
art. 133 cod. pen.
Principi relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice può valorizzare l'elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'articolo e l'esercizio di tale discrezionalità è sindacabile limitatamente a vizi di motivazione
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore (relazione ex art. 33 l.f.) sono utilizzabili nel processo penale, ma vanno valutate unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità; da sole non bastano a fondare la responsabilità
- La Corte di merito può ricostruire comportamenti simulati sulla base di un insieme di elementi indiziari convergenti (azzeramento poste attive, lacunosità documentale, disinteresse del cessionario); tali valutazioni di fatto non sono rinnovabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate
- La mancata ammissione o assunzione di singole prove non determina automaticamente l'annullamento se la prova richiesta non appare decisiva rispetto al quadro probatorio già formato
- Le censure che chiedono una nuova 'rivalutazione parcellizzata' delle prove sono inammissibili in Cassazione: il giudizio di fatto è riservato al merito salvo vizi logici o motivazionali
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche resta un apprezzamento discrezionale del giudice: può basarsi su un solo elemento ritenuto determinante e la sua esclusione è legittima se motivata
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