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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-818/21

Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 22 June 2023. — YG v European Commission. — Appeal – Civil service – Official – Promotion – 2019 promotion exercise – Decision not to promote the appellant to grade AST 9 – Article 45(1) of the Staff Regulations of Officials of the European Union – Comparison of merits – Distortion of the evidence – Disregard for and distortion of the pleas in the application at first instance – Infringement of the rights of the defence – Failure to fulfil the duty to state reasons. — Case C-818/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l'impugnazione di un funzionario della Commissione avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato il diniego di promozione a grade AST 9 nell'esercizio 2019. Viene ribadito che la comparazione dei meriti prevista dall'articolo 45 dello Statuto lascia all'istituzione un margine di apprezzamento sugli elementi rilevanti, purché siano considerati i fattori principali previsti dalle norme di esecuzione. La maggior parte delle censure è stata dichiarata irricevibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti o perché introduceva argomenti nuovi in appello; le altre sono state ritenute infondate.

Ricorso per cassazione respinto contro il diniego di promozione di un funzionario Commissione: interpretazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto e limiti del controllo in appello su comparazione dei meriti, motivazione e diritti della difesa

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse errato nel respingere il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione di non promuovere YG a grade AST 9 nella procedura di promozione 2019, in particolare: nella lettura e applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto; nella valutazione della comparazione dei meriti; nel ritenere sufficiente la motivazione della decisione; e nel non ravvisare violazioni dei diritti della difesa o distorsioni degli elementi di prova e degli argomenti dedotti in primo grado.

Principio di diritto

In materia di promozioni dei funzionari UE, la Corte conferma che l'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto impone una selezione fondata sulla comparazione dei meriti, che l'autorità di nomina può svolgere sulla base delle relazioni di valutazione, dell'uso delle lingue e del livello di responsabilità, potendo prendere in considerazione anche elementi ulteriori, poiché l'elenco non è tassativo. In sede di appello la Corte non riesamina i fatti né le prove salvo distorsione manifesta; pertanto, quando le censure mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, a introdurre argomenti nuovi o a contestare in modo generico la motivazione del Tribunale, esse sono irricevibili o infondate. Nel caso concreto, il diniego di promozione è stato confermato perché il Tribunale aveva correttamente ritenuto che la Commissione avesse effettuato la comparazione dei meriti secondo le regole applicabili e che non fossero dimostrate né distorsioni delle prove né violazioni dei diritti della difesa o dell'obbligo di motivazione.

Norme richiamate

  • Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Decisione della Commissione C(2013) 8968 final del 16 dicembre 2013, disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto, articolo 4
  • Decisione della Commissione C(2013) 8968 final del 16 dicembre 2013, disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto, articolo 5, paragrafo 8

Diniego di promozione di un funzionario Commissione e appello respinto

La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto da un funzionario della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso di annullamento avverso la decisione del 14 novembre 2019 di non promuoverlo a grade AST 9 nell'esercizio di promozione 2019. La controversia si colloca nell'ambito della funzione pubblica dell'Unione europea e verte sull'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto.

Fatti e procedimento

YG era funzionario della Commissione in grade AST 8 e lavorava presso DIGIT dal 2014. Nell'esercizio di promozione 2019, la sua candidatura non fu inserita nell'elenco dei promossi; egli propose dapprima un ricorso interno, poi un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinto dalla Commissione. Successivamente adì il Tribunale ai sensi dell'articolo 270 TFUE chiedendo l'annullamento sia della decisione di non promuoverlo sia della decisione di rigetto del reclamo. Il Tribunale respinse integralmente il ricorso, ritenendo infondati i motivi relativi alla violazione dell'articolo 45 dello Statuto e al difetto di motivazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, che prevede che la promozione avvenga per selezione tra i funzionari che abbiano maturato almeno due anni nella stessa fascia, "dopo considerazione dei meriti comparativi" e tenendo conto in particolare delle relazioni di valutazione, dell'uso delle lingue e del livello di responsabilità. Viene inoltre richiamato l'articolo 4 della decisione della Commissione C(2013) 8968 final, che disciplina le modalità di promozione e precisa che, in caso di parità tra i funzionari in base ai tre fattori principali, l'autorità di nomina può considerare fattori sussidiari. Sono evocati anche gli articoli 43, 90, paragrafo 2, e 28, lettera f), dello Statuto, oltre agli articoli 256, 270 TFUE e 56, 58, 168, 169, 170, 184 e 138 del regolamento di procedura.

Questioni sollevate in appello

YG deduceva tre gruppi di censure: distorsione degli elementi di prova e dei motivi dedotti in primo grado; erronea interpretazione dei motivi, errori di ragionamento e violazione dei diritti della difesa; errori di diritto, in particolare nell'interpretazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto. Contestava, tra l'altro, la lettura delle relazioni di valutazione, l'effettività della comparazione dei meriti, la sufficienza della motivazione e la mancata produzione integrale di documenti relativi ai funzionari promossi.

Ragionamento della Corte sulla distorsione delle prove

La Corte ricorda in modo costante che, in appello, il controllo è limitato ai punti di diritto e che la valutazione dei fatti e delle prove spetta in via esclusiva al Tribunale, salvo distorsione manifesta, che deve risultare dagli atti senza necessità di nuova valutazione. Su tale base, respinge la maggior parte delle censure di YG. In particolare, considera infondate le doglianze relative alla presunta contraddizione tra le relazioni di valutazione e i verbali di una riunione del 26 novembre 2019, poiché i giudizi critici contenuti nei diversi documenti erano tra loro coerenti. Analogamente, respinge come irricevibili o infondate le censure con cui YG pretendeva una nuova valutazione del contenuto delle relazioni di valutazione del 2012-2018 o sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto concludere diversamente in ordine alla comparazione dei meriti.

Comparazione dei meriti e margine di discrezionalità dell'amministrazione

Sul punto centrale dell'articolo 45, paragrafo 1, la Corte afferma che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere che il riferimento ai criteri "in particolare" indichi un elenco non esaustivo. Ne consegue che l'autorità di nomina dispone di un certo margine nel determinare quali elementi fattuali prendere in considerazione per la comparazione dei meriti, purché siano considerati i fattori principali previsti dalle norme applicabili. La Corte aggiunge che la disposizione non impone che le relazioni di valutazione siano l'unico parametro né vieta di considerare altri elementi idonei a illuminare i meriti dei candidati.

Diritti della difesa, motivazione e produzione dei documenti

Quanto alla dedotta violazione dei diritti della difesa, la Corte osserva che il Tribunale poteva tener conto dell'esigenza di conciliare una produzione documentale più ampia con la riservatezza dei dati relativi ai funzionari promossi, e che YG non aveva chiesto in primo grado una versione non confidenziale più completa dei documenti. Riguardo alla motivazione, le censure sono respinte perché non individuavano specificamente il passaggio della sentenza impugnata che sarebbe viziato, oppure si limitavano a contestazioni generiche o meramente speculative. Sono inoltre dichiarati inammissibili gli argomenti nuovi introdotti per la prima volta in appello.

Decisione e spese

Non essendo stato accolto nessuno dei motivi di ricorso, la Corte respinge integralmente l'appello. In applicazione delle regole sulle spese, condanna YG a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla Commissione europea.

Principio affermato

La Corte ribadisce che, nelle promozioni dei funzionari dell'Unione, la comparazione dei meriti ex articolo 45 dello Statuto non è vincolata a un metodo rigido e tassativo: l'autorità di nomina può valutare un insieme di elementi pertinenti, nei limiti del controllo giurisdizionale sull'assenza di errore manifesto o distorsione delle prove. In appello non è consentito rimettere in discussione la valutazione fattuale del Tribunale né introdurre nuovi motivi; le censure devono essere specifiche, pertinenti e idonee a dimostrare un errore di diritto.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell'unione europeapromozioni dei funzionaricontrollo giurisdizionale in appellomotivatione degli atti amministratividiritti della difesa

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