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Sentenza

Sentenza n. 6571/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza ter) n. 14445 del 21 luglio 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III-ter, n. 14445 del 21 luglio 2025, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, respinto i motivi aggiunti e dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 d.P.R. 445/2000 e dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, titolare di un impianto idroelettrico di potenza dichiarata pari a 0,520 MW, era stata collocata in posizione utile nella graduatoria GSE per l’accesso agli incentivi previsti dal d.m. 6 luglio 2012. Successivamente il GSE aveva respinto la richiesta di accesso agli incentivi e dichiarato la decadenza dalla graduatoria, rilevando, tra l’altro, l’indebito utilizzo di criteri di priorità, una difformità tra la potenza dichiarata e quella risultante dal titolo concessorio, nonché ulteriori difformità dell’impianto rispetto all’autorizzazione unica. La società aveva impugnato tali determinazioni e, dopo l’entrata in vigore dell’art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, aveva chiesto l’annullamento o la revoca in autotutela del provvedimento di decadenza. Il GSE aveva respinto l’istanza con provvedimenti del 13 maggio 2021 e del 17 ottobre 2022. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, ritenendo il provvedimento del 2017 superato da quello del 2022, e aveva respinto i motivi aggiunti. In appello la società ha dedotto, tra l’altro, l’erroneità della declaratoria di improcedibilità, la violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10-bis l. 241/1990, la violazione della disciplina sugli incentivi e delle regole sull’autotutela, l’illegittimità della decadenza nonostante la natura asseritamente innocua o meramente imprecisa delle dichiarazioni, l’applicabilità del soccorso istruttorio, nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 d.P.R. 445/2000 e dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. In via preliminare ha escluso dal proprio esame la memoria di replica depositata tardivamente dall’appellante oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e dell’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a. Ha ritenuto corretta la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo, poiché il provvedimento del 23 giugno 2017 era stato superato dalla successiva determinazione del 17 ottobre 2022, divenuta l’unico atto lesivo e ritualmente impugnato con motivi aggiunti. Ha respinto la censura relativa alla mancata comunicazione di un nuovo preavviso di rigetto: la società era già stata informata delle ragioni ostative mediante il provvedimento originario e la nota del 13 maggio 2021; inoltre, le garanzie partecipative non possono ridursi a un formalismo e il privato deve indicare quali elementi nuovi avrebbe potuto introdurre e che avrebbero potuto incidere sulla decisione. Tale onere non è stato assolto, perché la società aveva prospettato soltanto elementi già conosciuti o già dedotti. Nel merito, il Collegio ha qualificato il provvedimento GSE adottato ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 come decadenza accertativa vincolata, non come esercizio di autotutela decisoria. Ha richiamato il principio di autoresponsabilità del richiedente gli incentivi, cui incombe l’onere di fornire sin dall’origine dichiarazioni e documentazione complete e veritiere. Ha escluso la configurabilità del falso innocuo e ha precisato che il soccorso istruttorio deve essere valutato concretamente, senza alterare trasparenza, non discriminazione e par condicio. La difformità, ammessa dalla stessa società, tra la potenza dichiarata nella domanda, pari a 0,520 MW, e quella minore risultante dal titolo concessorio, pari a 0,482 MW, è stata ritenuta sufficiente a giustificare il diniego degli incentivi e la decadenza dai benefici. È stata infine confermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, poiché il regime decadenziale è coerente con il principio di autoresponsabilità e con l’esigenza di garantire la legalità sostanziale nell’erogazione degli incentivi. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    oltre le ore 12,00 dell’ultimo giorno utile

    La memoria di replica depositata oltre il termine previsto non è stata considerata dal giudice.

  • art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.

    Concorre a disciplinare il termine finale per il deposito delle memorie e delle repliche, secondo l’interpretazione richiamata dal Collegio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative richiede che il privato indichi gli elementi nuovi che avrebbe potuto introdurre e che avrebbero potuto influire sull’esito; non rileva una contestazione meramente formale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disciplina dell’annullamento d’ufficio non si applica alla decadenza accertativa adottata dal GSE per la mancanza dei requisiti oggettivi di accesso agli incentivi.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011

    Il potere di verifica e controllo del GSE conduce, in presenza dell’accertata mancanza dei requisiti o della non veridicità dei dati dichiarati, a una decadenza accertativa vincolata dai benefici incentivanti.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    Il regime decadenziale conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni è stato ritenuto costituzionalmente legittimo nel caso esaminato, in rapporto al principio di autoresponsabilità del dichiarante.

  • art. 56, comma 8, d.l. 76/2020

    La disposizione era stata invocata dalla società per ottenere il riesame in autotutela del provvedimento di decadenza, ma non ha condotto all’accoglimento dell’istanza.

  • art. 9 d.m. 6 luglio 2012

    Disciplina i Registri dai quali sono individuati gli impianti ammessi ai meccanismi incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

  • art. 10 d.m. 6 luglio 2012

    Prevede i criteri di priorità rilevanti per la formazione della graduatoria degli impianti iscritti ai Registri.

Massime di principio

  • Il provvedimento adottato dal GSE all’esito delle verifiche previste dall’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011, quando accerta la mancanza di requisiti oggettivi o la non veridicità dei dati rilevanti per l’ammissione agli incentivi, ha natura di decadenza accertativa vincolata e non costituisce esercizio di autotutela decisoria ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Nelle procedure per l’accesso a incentivi pubblici fondate su dichiarazioni sostitutive, il richiedente è gravato da un principio di autoresponsabilità: deve fornire sin dalla domanda dati completi, corretti e veritieri e sopporta le conseguenze delle difformità che incidano sui requisiti di ammissione o sulla posizione in graduatoria.
  • La non corrispondenza tra un dato dichiarato nella domanda di incentivo e il dato risultante dal titolo autorizzativo o concessorio può essere sufficiente a giustificare la decadenza dai benefici, anche senza ulteriori accertamenti sulla concreta innocuità dell’errore.
  • Nelle procedure di incentivazione pubblica non è configurabile, in via generale, il cosiddetto falso innocuo; il soccorso istruttorio è ammissibile solo se compatibile con la natura dell’adempimento e non comporta un’alterazione delle regole di trasparenza, non discriminazione e par condicio.
  • La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non può essere dedotta in termini meramente formali: il privato deve indicare gli elementi fattuali o valutativi nuovi che avrebbe introdotto nel procedimento e che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione. L’onere non è assolto mediante la mera riproposizione di argomenti già noti all’amministrazione o già contenuti nell’istanza di riesame.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutelaPartecipazione al procedimentoAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoSoccorso istruttorio

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