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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32390/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione dal Tribunale e la decisione era stata confermata dalla Corte d'appello. Con unico motivo di ricorso deduceva l'erronea applicazione dell'art. 159, terzo comma, c.p. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il reato fosse prescritto prima della sentenza d'appello. In particolare, contestava il computo della sospensione del termine di prescrizione effettuato dalla Corte territoriale, sostenendo che il rinvio disposto all'udienza del 23 aprile 2018, dall'udienza stessa a quella del 14 marzo 2019, fosse stato determinato da una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore e dovesse quindi comportare una sospensione limitata a sessantuno giorni, anziché per l'intera durata del differimento. Assumeva che, considerando il termine prescrizionale decennale e un periodo complessivo di sospensione di 259 giorni, la prescrizione fosse maturata il 2 dicembre 2025, anteriormente alla sentenza d'appello. La Corte di cassazione ha esaminato direttamente gli atti, rilevando che il verbale dell'udienza del 23 aprile 2018 documentava soltanto un rinvio disposto dal giudice con sospensione dei termini prescrizionali, senza una decisione espressa sulla legittimità dell'impedimento. La richiesta difensiva, inoltre, non rappresentava l'impossibilità di farsi sostituire ai sensi dell'art. 102 c.p.p. Pertanto, il differimento del 2018 è stato qualificato come rinvio semplice, con sospensione della prescrizione per tutta la sua durata.

La decisione

La Corte ha respinto la prospettazione sostanziale del ricorrente e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisca legittimo impedimento soltanto se siano specificamente rappresentate, tra l'altro, l'assenza di un codifensore e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto. Poiché tali elementi non risultavano indicati nell'istanza del 22 aprile 2018 e il giudice dell'udienza del 23 aprile 2018 non aveva formalmente riconosciuto la legittimità dell'impedimento, il rinvio doveva considerarsi semplice e la sospensione della prescrizione doveva estendersi all'intero periodo, pari a 325 giorni. Sommando tale periodo ai tre ulteriori periodi di 61 giorni ciascuno relativi a rinvii per legittimo impedimento e al termine prescrizionale decennale, la Corte ha individuato la scadenza della prescrizione nel 27 settembre 2026, successiva alla data della decisione. Ha quindi escluso la violazione di legge e i vizi motivazionali dedotti, dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.

    terzo comma; comma primo, n. 3

    La sospensione della prescrizione conseguente al rinvio per impedimento del difensore opera nei limiti previsti dalla legge quando l'impedimento sia legittimamente riconosciuto; se il rinvio è concesso senza che ricorrano le condizioni del legittimo impedimento per concorrente impegno professionale, la prescrizione resta sospesa per l'intera durata del differimento.

  • art. 420-ter, comma 5, c.p.p.

    L'impegno professionale del difensore in altro procedimento integra assoluta impossibilità a comparire soltanto al ricorrere delle condizioni individuate dalla giurisprudenza, tra cui la tempestiva allegazione dell'impedimento, la specificazione dell'essenzialità della presenza, l'assenza di codifensori e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto.

  • art. 102 c.p.p.

    La possibilità di avvalersi di un sostituto del difensore rileva nella valutazione della legittimità dell'impedimento professionale e deve essere specificamente considerata e rappresentata.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 6 della legge n. 251 del 2005

    La disciplina richiamata è utilizzata per determinare la sospensione di sessanta giorni, oltre alla durata dell'impedimento, nei casi di rinvio per legittimo impedimento del difensore.

Massime di principio

  • L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., solo se il difensore lo prospetta tempestivamente, indica le ragioni dell'essenzialità della propria presenza, rappresenta l'assenza di un codifensore e dichiara l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel procedimento al quale intende partecipare sia in quello del quale chiede il rinvio.
  • Quando il giudice concede il rinvio richiesto dal difensore ma non riconosce la sussistenza di un legittimo impedimento, la sospensione della prescrizione opera per l'intera durata del differimento, determinata dal giudice secondo le esigenze organizzative dell'ufficio, i diritti delle parti e i principi di ragionevole durata ed efficienza del processo.
  • La mera annotazione a verbale del rinvio con sospensione dei termini prescrizionali non equivale al riconoscimento della legittimità dell'impedimento del difensore, quando il giudice non abbia adottato una specifica statuizione sul punto e l'istanza non contenga gli elementi necessari a integrare tale impedimento.
  • Per i reati consumati, il termine di prescrizione decorre dal giorno successivo a quello in cui la condotta illecita si è esaurita e scade alla fine del giorno finale calcolato secondo il calendario comune; nel computo devono essere inclusi i periodi di sospensione secondo la loro effettiva qualificazione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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