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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17030/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 7, e 493-ter c.p., deducendo: (1) violazione dell'art. 340 c.p. per aver ritenuto che la revoca della costituzione di parte civile equivalesse a remissione di querela, atteso che al momento della revoca e del risarcimento i reati sarebbero stati procedibili d'ufficio; (2) errata valutazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 c.p., perché la borsa era stata lasciata sulla sedia per mere ragioni di comodità e la sua presenza era fortuita ed effimera; (3) vizi motivazionali nel negare le circostanze attenuanti generiche, nonostante il ridimensionamento della condotta e il risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo chiarendo che la revoca della costituzione di parte civile incide solo sul rapporto risarcitorio e non equivale necessariamente a remissione di querela; ha escluso che il d.lgs. n. 150/2022 produca effetti tali da far decadere la procedibilità, non ravvisando nell'atto di quietanza elementi che manifestassero volontà di escludere la punizione. Sul secondo motivo ha confermato che l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. opera anche quando la cosa sottratta si trovi in un ufficio pubblico indipendentemente dall'appartenenza o attinenza della cosa stessa all'ufficio; le considerazioni sulla "comodità" non incidono sulla qualificazione. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e infondato: il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato e non appare illogico. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Il reato originariamente prospettato concernente l'appropriazione/reato collegato è stato richiamato in relazione alla fattispecie contestata; la Corte non ha discusso specifica reinterpretazione di tale norma nel testo riportato

  • art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen.

    L'aggravante si applica quando il furto è commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche se la cosa non appartiene all'ufficio né ha attinenza con le sue funzioni; la ratio è la tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della fiducia nella conservazione dei beni negli uffici

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma richiamata tra i reati contestati; la decisione conferma la condanna anche rispetto alle imputazioni iniziali che includevano questa norma

  • art. 340 cod. pen.

    Il ricorso sosteneva violazione di tale norma in relazione agli effetti della revoca della costituzione di parte civile; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo, distinguendo la revoca di parte civile dalla remissione della querela e chiarendo la differenza di effetti sulla procedibilità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti del ricorso per cassazione (forme e contenuti del gravame), non oggetto di autonoma interpretazione nella sentenza riportata

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    La Corte ha valutato che l'entrata in vigore del decreto non fornisce elementi per ritenere che atti precedenti della parte civile potessero influire sulla procedibilità dell'azione penale nel caso concreto

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; citata nel processo, non oggetto di interpretazione sostanziale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La revoca della costituzione di parte civile ha effetto solo sul profilo risarcitorio e non può essere automaticamente equiparata alla remissione di querela o alla rinuncia alla punibilità, salvo elementi espliciti che manifestino la volontà di escludere la punizione
  • L'aggravante per furto "su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico" trova applicazione anche quando l'oggetto sottratto non appartiene all'ufficio né è attinente alle sue funzioni: rileva la tutela rafforzata della pubblica amministrazione e della fiducia nella conservazione dei beni
  • Il soddisfacimento delle pretese civilistiche (risarcimento) non implica automaticamente la rinuncia alla punizione; occorrono indizi chiari della volontà punitiva assente per incidere sulla procedibilità
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è facilmente sindacabile in cassazione se il giudice del merito fornisce una motivazione che, pur non esaurendo ogni elemento favorevole, indica quelli ritenuti decisivi
  • Le argomentazioni che valutano la comodità o l'imprudenza della vittima (es.: lasciare una borsa sulla sedia) non escludono di per sé l'esistenza dell'aggravante prevista per i furti commessi in uffici pubblici

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