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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28709/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Nel giudizio originario promosso davanti al Tribunale di Roma, la domanda del ricorrente nei confronti dell'INPS era stata accolta sul merito, mentre il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite. In appello il gravame era limitato alla sola statuizione sulle spese, e la Corte d'appello di Roma aveva riformato la decisione, condannando l'INPS a rifondere integralmente le spese di primo grado e quelle di appello, liquidate in forma cumulativa. Contro tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, delle tabelle 1 e 2 allegate, nonché degli artt. 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; sosteneva che la liquidazione cumulativa delle spese per tutte le fasi e i gradi del giudizio non consentisse di verificare la conformità ai parametri forensi, anche in rapporto ai valori medi e massimi, e dunque fosse illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha distinto il caso dalla decisione invocata dal ricorrente, che riguardava la liquidazione cumulativa delle spese riferita a distinti gradi di giudizio, e ha applicato invece il diverso principio affermato da Cass. n. 8824/2017: la liquidazione globale delle spese, senza specificazione del valore attribuito alle singole fasi, è ammissibile quando la parte vittoriosa non abbia prodotto una nota specifica. Poiché nel caso non risultava la produzione di una nota spese specifica e non era neppure dedotta la violazione dei minimi tariffari per lo scaglione di riferimento, la statuizione della Corte territoriale è stata considerata legittima. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese in cassazione, perché l'INPS intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    richiamato dal ricorrente come parametro per contestare la liquidazione delle spese; la Corte non ne ravvisa la violazione nel caso concreto

  • D.M. n. 37/2018

    norma modificativa del D.M. n. 55/2014 invocata a sostegno della censura sulle spese

  • tabelle 1 e 2 del D.M. n. 55/2014

    richiamate come criterio di verifica della congruità della liquidazione degli onorari

  • art. 92 c.p.c.

    invocato per contestare la compensazione delle spese; la Corte d'appello l'aveva ritenuta violata, ma la Cassazione si pronuncia solo sulla legittimità della liquidazione globale delle spese

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel motivo per dedotta carenza di motivazione/struttura della statuizione sulle spese

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo in relazione all'obbligo di motivazione della decisione

  • art. 380-bis c.p.c.

    indicato quale base del procedimento in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto

Massime di principio

  • La liquidazione globale delle spese di lite senza distinta specificazione delle singole fasi può ritenersi legittima quando la parte vittoriosa non abbia depositato una nota spese specifica.
  • La censura sulla liquidazione delle spese non è fondata se non viene allegata e dimostrata la violazione dei minimi tariffari nello scaglione di riferimento.
  • Il precedente invocato deve essere comparato con attenzione alla fattispecie concreta: la nullità o illegittimità della liquidazione cumulativa può dipendere dal fatto che essa riguardi più gradi di giudizio oppure una mera liquidazione globale all'interno del medesimo assetto processuale.
  • In sede di legittimità, la contestazione della statuizione sulle spese deve confrontarsi con la concreta base documentale disponibile in atti, in particolare con l'eventuale mancanza di una nota spese della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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