Sentenza n. 794/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento dell’U.T.G. di Napoli prot. n.-OMISSIS-, con il quale è stato ritenuto che a carico della ricorrente “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia fondata sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento interdittivo della Prefettura di Napoli, contestando, tra l’altro, l’omessa rinnovazione del contraddittorio procedimentale in relazione agli elementi indiziari sopravvenuti rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento del 20 febbraio 2023 e successivamente valorizzati nella motivazione dell’interdittiva. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto tali censure meritevoli di apprezzamento ai fini del fumus boni iuris, in assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità, e aveva disposto il riesame del provvedimento.
La decisione
Nel corso del giudizio la Prefettura ha adottato un nuovo provvedimento applicando alla società le misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Tale provvedimento, non impugnato, ha consentito la continuità dell’attività lavorativa e aziendale e ha superato l’efficacia dell’interdittiva impugnata, facendo venir meno l’interesse della ricorrente alla caducazione dell’atto. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché pronunciare sulla legittimità dell’interdittiva. Il giudice ha considerato anche che, ai sensi dell’art. 94-bis, comma 4, d.lgs. 159/2011, la cessazione della misura non determina automatismi favorevoli, poiché il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria presuppone l’accertamento prefettizio del venir meno dell’agevolazione occasionale e dell’assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione. Spese compensate in ragione dell’esito processuale e della delicatezza della materia.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva diretta a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa.
art. 91 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale disposizione disciplinante l’informazione antimafia interdittiva e i relativi presupposti.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
L’applicazione della prevenzione collaborativa, non impugnata, può superare l’efficacia dell’interdittiva e far venir meno l’interesse alla sua caducazione; tuttavia, alla scadenza della misura, il rilascio dell’informazione liberatoria richiede uno specifico accertamento prefettizio e non consegue automaticamente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’adozione, nel corso del giudizio, di una misura prefettizia di prevenzione collaborativa non impugnata, idonea a consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa, può superare l’efficacia dell’interdittiva antimafia impugnata e determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di annullamento, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La scadenza delle misure di prevenzione collaborativa non comporta automaticamente il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria: occorre che il prefetto accerti, sulla base delle analisi del gruppo interforze, il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione mafiosa.
- Quando il giudizio si definisce per sopravvenuta carenza di interesse senza una decisione sulla legittimità dell’interdittiva, le censure cautelari e di merito non possono essere esaminate nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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