Cassazione Penale, Ordinanza n. 36829/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato sia l'affermazione di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio per il delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'omessa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza). Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p. La Corte rileva che il primo motivo ripropone censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione sul dolo; quanto al secondo, ritiene corretta la valutazione di merito che aveva escluso l'attenuante in ragione dell'elevato numero e valore dei beni oggetto di ricettazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo e privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata sul dolo; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo l'esclusione dell'attenuante dell'art. 648, quarto comma, c.p. sulla base dell'elevato numero e valore dei beni ricettati. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 712 c.p.
richiamato come possibile diversa qualificazione del fatto, ma la sua applicazione è stata esclusa perché incompatibile con gli accertamenti di merito sul dolo richiesto per la ricettazione
art. 648 c.p.
l'attenuante è stata negata perché l'elevato numero e valore dei beni oggetto di ricettazione rendevano non meritevole la diminuente
Cassa delle ammende
è stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura per vizio di motivazione è inammissibile quando non si misura con i puntuali passaggi argomentativi della decisione di merito, specie se la questione attiene all'accertamento del dolo.
- La mancata applicazione dell'attenuante prevista per la ricettazione può essere legittimamente fondata, con motivazione congrua, sull'elevato numero e sul valore dei beni oggetto del reato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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