Direttiva 2022/274
Direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2022/274 aggiorna l’allegato III della direttiva 2011/65/UE, prorogando e rimodulando l’esenzione relativa al mercurio nelle lampade CCFL e EEFL per usi speciali. Il rinnovo è motivato dall’assenza, allo stato, di sostituti tecnicamente praticabili per alcune applicazioni, pur riconoscendo la disponibilità di alternative LED per nuove apparecchiature. L’esenzione è limitata nel tempo e quantitativamente, con scadenza uniforme al 24 febbraio 2025 e con specifici limiti di mercurio per tipo di lampada.
Rinnovo e aggiornamento dell’esenzione RoHS per l’uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e a elettrodo esterno per usi speciali, con limiti quantitativi e scadenza al 24 febbraio 2025.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rientranti nell’ambito della direttiva 2011/65/UE (RoHS), in particolare alle lampade fluorescenti a catodo freddo e alle lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali. L’esenzione riguarda soltanto le lampade utilizzate in AEE immesse sul mercato anteriormente al 24 febbraio 2022; restano escluse le nuove apparecchiature e, in generale, le applicazioni non rientranti nelle voci esentate dell’allegato III.
Direttiva delegata (UE) 2022/274: esenzione RoHS per il mercurio in lampade CCFL ed EEFL per usi speciali
La direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS), adeguando l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali al progresso scientifico e tecnico. La misura si fonda sull’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE e tiene conto della valutazione della domanda di rinnovo, dell’assenza di sostituti tecnicamente praticabili in alcune applicazioni e della coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Contesto e finalità
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le AEE immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate dall’allegato III. Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizione; l’esenzione in esame era stata originariamente concessa con decisione 2010/571/UE e risultava applicata alle voci 3 a), 3 b) e 3 c) dell’allegato III. La Commissione rileva che, pur essendo già disponibili sostituti LED in molte nuove applicazioni, alcune applicazioni speciali richiedono ancora CCFL ed EEFL per funzionare e per evitare la produzione anticipata di rifiuti elettrici ed elettronici.
Ambito di applicazione dell’esenzione
L’esenzione riguarda esclusivamente il mercurio contenuto in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali impiegate in AEE immesse sul mercato prima del 24 febbraio 2022. La disciplina si inserisce nell’ambito della direttiva 2011/65/UE, che si applica alle categorie di AEE elencate nell’allegato I della medesima direttiva.
Obbligo principale: aggiornamento dell’allegato III
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE secondo l’allegato della direttiva delegata. In concreto, le voci 3, 3 a), 3 b) e 3 c) vengono sostituite per riflettere il rinnovo dell’esenzione, con una disciplina più circoscritta sul piano temporale e quantitativo.
Contenuto dell’esenzione rinnovata
L’allegato fissa i limiti massimi di mercurio per lampada e differenzia il trattamento in base alla lunghezza della lampada:
- lampade corte (≤ 500 mm): 3,5 mg;
- lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm): 5 mg;
- lampade lunghe (> 1 500 mm): 13 mg. Per tutte e tre le categorie la scadenza è fissata al 24 febbraio 2025. La proroga è quindi limitata a tre anni e opera solo per le applicazioni ricomprese nell’esenzione.
Ragioni del rinnovo e valutazione della Commissione
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo il 15 gennaio 2015, entro il termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, seguita da una ulteriore domanda nel gennaio 2020. In base alla valutazione effettuata, che ha considerato disponibilità di sostituti e impatto socioeconomico della sostituzione, la sostituzione o eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è risultata attualmente tecnicamente impraticabile. La valutazione ha incluso consultazioni con i portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, e le osservazioni sono state pubblicate su un sito web dedicato.
Rapporto con altre norme dell’Unione
Nei considerando la Commissione afferma che l’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute garantita da tale regolamento. È inoltre richiamato l’obiettivo di non ostacolare l’innovazione, in quanto la durata dell’esenzione è ritenuta improbabile fonte di impatti negativi su tale profilo.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 settembre 2022 e applicarle dal 1º ottobre 2022. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, comprese le principali disposizioni di diritto interno nel settore disciplinato. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è la corretta identificazione delle AEE e delle lampade ancora coperte dall’esenzione, verificando la data di immissione sul mercato della relativa apparecchiatura e il rispetto dei limiti massimi di mercurio. Va inoltre monitorata la finestra temporale di validità dell’esenzione, poiché dal 24 febbraio 2025 la deroga cessa, salvo ulteriori interventi normativi dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva delegata, sostituendo le voci 3, 3 a), 3 b) e 3 c) relative al mercurio in lampade CCFL ed EEFL per usi speciali.
Rinnovo dell’esenzione e limiti quantitativi
L’allegato rinnova l’esenzione per il mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e con elettrodo esterno per usi speciali utilizzate in AEE immesse sul mercato anteriormente al 24 febbraio 2022, fissando i seguenti massimi per lampada: 3,5 mg per lampade corte (≤ 500 mm), 5 mg per lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm) e 13 mg per lampade lunghe (> 1 500 mm).
Scadenza dell’esenzione
Tutte le sottovoci 3 a), 3 b) e 3 c) scadono il 24 febbraio 2025. La proroga è concessa per tre anni, in linea con l’articolo 5 della direttiva 2011/65/UE.
Motivazione tecnica e socioeconomica
I considerando evidenziano che, sulla base della valutazione della domanda di rinnovo e tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, la sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è attualmente tecnicamente impraticabile. È richiamata, tuttavia, la diffusione di sostituti privi di mercurio a LED per nuove apparecchiature.
Recepimento e applicazione nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 settembre 2022 e applicarle dal 1º ottobre 2022. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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