Direttiva 2022/279
Direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2022/279 modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per aggiornare, in base al progresso scientifico e tecnico, l’esenzione relativa al mercurio in specifiche lampade a scarica per usi speciali. La Commissione rileva che, allo stato, la sostituzione o l’eliminazione del mercurio è tecnicamente impraticabile per alcune applicazioni, ma che l’esenzione va limitata temporalmente e per ambito. La direttiva fissa il recepimento entro il 30 settembre 2022 e l’applicazione dal 1 ottobre 2022, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE per rinnovare e precisare l’esenzione relativa all’uso del mercurio in talune lampade a scarica per usi speciali.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’ambito della direttiva 2011/65/UE, con specifico riferimento alle lampade a scarica per usi speciali contenenti mercurio. L’intervento riguarda l’esenzione dall’obbligo di restrizione delle sostanze pericolose per determinate applicazioni elencate nell’allegato III, in particolare lampade a mercurio ad alta pressione utilizzate in proiettori con luminosità almeno pari a 2000 ANSI lumen, lampade a sodio ad alta pressione per illuminazione in orticoltura e lampade che emettono luce nello spettro ultravioletto. Restano escluse le applicazioni non rientranti nelle voci espressamente modificate nell’allegato III.
Direttiva delegata (UE) 2022/279: esenzione al mercurio in talune lampade a scarica per usi speciali
La direttiva delegata interviene sulla disciplina RoHS, adeguando al progresso scientifico e tecnico l’allegato III della direttiva 2011/65/UE. La Commissione richiama la funzione del mercurio nelle lampade a scarica e prende atto che, per alcune applicazioni speciali, la sostituzione non è ancora tecnicamente praticabile; tuttavia, l’esenzione viene mantenuta solo per un periodo limitato e circoscritta a specifiche tipologie di lampade.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le esenzioni di cui all’allegato III. Il mercurio è tra le sostanze soggette a restrizione. La precedente esenzione, concessa con decisione 2010/571/UE e inserita come esenzione 4 f) nell’allegato III, era destinata a scadere il 21 luglio 2016; la Commissione ha ricevuto domande di rinnovo il 15 gennaio 2015, entro il termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, con conseguente prosecuzione provvisoria dell’esenzione fino alla decisione.
Valutazione della Commissione
La valutazione delle domande di rinnovo ha considerato la disponibilità di sostituti e l’impatto socioeconomico della sostituzione. Ne è emerso che la sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è attualmente tecnicamente impraticabile. Al tempo stesso, la Commissione ritiene che la prospettiva di una futura sostituzione giustifichi un rinnovo limitato nel tempo. La valutazione, svolta anche tramite consultazioni dei portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, ha condotto a una ulteriore specificazione delle applicazioni ammissibili al rinnovo, sulla base della loro funzionalità e del loro ambito d’uso.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III secondo quanto indicato nell’allegato alla direttiva delegata. La voce 4 f) viene sostituita da quattro sotto-voci distinte:
- 4 f)-I: mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel medesimo allegato;
- 4 f)-II: mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) utilizzate in proiettori che devono avere una luminosità ≥ 2000 ANSI lumen;
- 4 f)-III: mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) utilizzate per l’illuminazione in orticoltura;
- 4 f)-IV: mercurio in lampade che emettono luce nello spettro ultravioletto.
Durata dell’esenzione
La durata dell’esenzione viene differenziata in base alla tipologia di applicazione:
- la voce 4 f)-I scade il 24 febbraio 2025;
- le voci 4 f)-II, 4 f)-III e 4 f)-IV scadono il 24 febbraio 2027.
Questa scelta riflette, secondo la Commissione, la diversa possibilità di sostituzione nelle varie applicazioni e l’obiettivo di limitare nel tempo l’uso di mercurio, in coerenza con la progressiva evoluzione tecnologica.
Rapporti con altre fonti UE
La direttiva richiama il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e afferma che l’esenzione è coerente con tale regolamento, senza indebolire la protezione dell’ambiente e della salute assicurata da esso. È inoltre richiamata la decisione 2010/571/UE quale atto originario dell’esenzione oggetto di rinnovo.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 2 impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicarle a decorrere dal 1 ottobre 2022;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento, comprese le disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Indicazione operativa per il professionista
Per i soggetti che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche, la direttiva non introduce un divieto generale nuovo, ma aggiorna il perimetro e la durata di una specifica esenzione RoHS. In termini pratici, è essenziale verificare se le lampade o i componenti rientrino nelle sotto-voci 4 f)-I, II, III o IV e controllare le rispettive date di scadenza, poiché oltre tali termini l’esenzione non è più applicabile salvo ulteriori interventi normativi.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata, con aggiornamento dell’esenzione 4 f) sul mercurio nelle lampade a scarica per usi speciali.
Rinnovo e limitazione dell’esenzione
L’allegato sostituisce la voce 4 f) e distingue quattro sotto-voci: 4 f)-I per altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate; 4 f)-II per lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) utilizzate in proiettori con luminosità ≥ 2000 ANSI lumen; 4 f)-III per lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per illuminazione in orticoltura; 4 f)-IV per lampade che emettono luce nello spettro ultravioletto.
Date di scadenza dell’esenzione
La voce 4 f)-I scade il 24 febbraio 2025. Le voci 4 f)-II, 4 f)-III e 4 f)-IV scadono tutte il 24 febbraio 2027.
Motivazione tecnica e socioeconomica
Dai considerando emerge che la Commissione ha valutato le domande di rinnovo presentate il 15 gennaio 2015 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, tenendo conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico. La conclusione è che la sostituzione o eliminazione del mercurio è attualmente tecnicamente impraticabile, ma che l’esenzione deve essere limitata nel tempo e ulteriormente circoscritta per alcune applicazioni specifiche.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2022 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1 ottobre 2022. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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