Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2022/280

Direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022L0280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2022/280 aggiorna, per adeguamento al progresso scientifico e tecnico, l’esenzione RoHS relativa al mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione. La Commissione rinnova l’esenzione, ma ne riduce l’ambito alle lampade senza rivestimento di fosforo che emettono principalmente nell’ultravioletto, fissando nuove scadenze di validità. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 30 settembre 2022 e applicarla dal 1 ottobre 2022.

Rinnovo e limitazione dell’esenzione RoHS per l’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione, con modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri in quanto tenuti a recepire la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’ambito di tale direttiva. L’intervento concerne specificamente le esenzioni dall’obbligo di restrizione del mercurio nelle lampade a scarica a bassa pressione: in particolare le lampade senza rivestimento di fosforo che richiedono emissione principale nello spettro ultravioletto per applicazioni di disinfezione/purificazione. Restano escluse dalla nuova formulazione le altre applicazioni non ricomprese nell’esenzione riformulata.

Rinnovo dell’esenzione RoHS per il mercurio in lampade a scarica a bassa pressione

La direttiva delegata (UE) 2022/280 modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per adeguare al progresso scientifico e tecnico l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione. Il provvedimento nasce dalla valutazione della domanda di rinnovo dell’esenzione, svolta considerando la disponibilità di sostituti e l’impatto socioeconomico della sostituzione, con consultazione dei portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

Contesto normativo e finalità

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, tra cui il mercurio. Tale restrizione non opera per le applicazioni esentate ai sensi dell’allegato III. La Commissione richiama inoltre la coerenza dell’esenzione con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), evidenziando che non ne è compromessa la protezione dell’ambiente e della salute.

Valutazione della domanda di rinnovo e ragioni della modifica

La Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo entro i termini dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE; una di esse è stata aggiornata con domanda rinnovata il 20 gennaio 2020. Dalla valutazione è emerso che, allo stato attuale, l’eliminazione del mercurio o la sua sostituzione con una sostanza di prestazioni analoghe è tecnicamente impraticabile per le applicazioni interessate. La valutazione ha però portato a restringere l’ambito dell’esenzione alle lampade a scarica a bassa pressione non rivestite di fosforo, che emettono luce nell’intervallo ultravioletto.

Nuova formulazione dell’esenzione

L’allegato alla direttiva sostituisce la voce 4 a) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE.

  • La voce 4 a) mantiene l’esenzione per il mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione, fino a 15 mg per lampada, con scadenza il 24 febbraio 2023.
  • La nuova voce 4 a)-I riguarda le lampade a scarica a bassa pressione senza rivestimento di fosforo, quando l’applicazione richiede che l’intervallo principale dell’emissione spettrale della lampada sia nello spettro ultravioletto; in tal caso sono consentiti fino a 15 mg di mercurio per lampada, con scadenza il 24 febbraio 2027.

Obblighi degli Stati membri e trasposizione

L’articolo 2 stabilisce il termine di recepimento: gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1 ottobre 2022. È inoltre richiesto che il testo nazionale contenga un riferimento alla direttiva, o sia corredato di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano vincolati quanto al risultato da raggiungere, mentre la scelta della forma e dei mezzi di attuazione è rimessa all’ordinamento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1 dispone che l’allegato III della direttiva 2011/65/UE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva delegata. La modifica riguarda la voce 4 a), relativa al mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione.

Rinnovo e limitazione dell’esenzione 4 a)

L’allegato sostituisce la voce 4 a) e conferma l’esenzione per il mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione fino a 15 mg per lampada, con scadenza al 24 febbraio 2023. Introduce inoltre la sottovoce 4 a)-I per le lampade a scarica a bassa pressione senza rivestimento di fosforo, quando l’applicazione richiede che l’intervallo principale dell’emissione spettrale sia nello spettro ultravioletto, consentendo fino a 15 mg di mercurio per lampada e fissando la scadenza al 24 febbraio 2027.

Obbligo di recepimento da parte degli Stati membri

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1 ottobre 2022. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.

Comunicazione delle misure nazionali

L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronichesicurezza dei prodottichimica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.