Direttiva 2022/277
Direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20000 ore (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2022/277 aggiorna l’allegato III della direttiva RoHS 2011/65/UE riguardo all’esenzione per il mercurio contenuto in specifiche lampade fluorescenti compatte. La Commissione conclude che, alla luce della disponibilità di sostituti e della valutazione socioeconomica, l’esenzione non soddisfa più le condizioni per il rinnovo e deve quindi essere limitata nel tempo fino al 24 agosto 2023. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 30 settembre 2022 e applicarle dal 1° ottobre 2022.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE per revocare e far scadere l’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W con durata di almeno 20.000 ore.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in quanto destinatari della direttiva e, in via materiale, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’ambito della direttiva 2011/65/UE (RoHS), con specifico riferimento alle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione inferiori a 30 W e con durata di vita di almeno 20.000 ore. L’intervento riguarda l’esenzione 1 g) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, che viene sostituita con una nuova scadenza; non disciplina altri profili del mercato delle AEE se non quelli connessi a tale esenzione.
Modifica dell’esenzione per il mercurio nelle lampade fluorescenti compatte
La direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione aggiorna, in funzione del progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per quanto riguarda una specifica esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione inferiori a 30 W con durata di vita di almeno 20.000 ore. La finalità è quella di adeguare il regime di esenzione alla disponibilità di alternative prive di mercurio e alle valutazioni tecnico-scientifiche effettuate dalla Commissione.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
La direttiva 2011/65/UE vieta, in linea generale, l’immissione sul mercato di AEE contenenti le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate di cui all’allegato III. Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizione. L’esenzione oggetto della direttiva era stata originariamente concessa dalla direttiva delegata 2014/14/UE per un quantitativo massimo di 3,5 mg di mercurio per lampada ed era prevista in scadenza al 31 dicembre 2017.
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo il 28 giugno 2016, aggiornata il 17 gennaio 2020. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione è rimasta valida fino all’adozione della decisione sulla domanda. Dalla valutazione è emerso che:
- sono disponibili sostituti sufficientemente affidabili privi di mercurio;
- la sostituzione è scientificamente e tecnicamente praticabile;
- i benefici della sostituzione superano chiaramente gli eventuali effetti negativi.
La valutazione ha incluso consultazioni con i portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
Effetto normativo sull’esenzione
Poiché non risultano più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione non viene rinnovata in modo indefinito. La Commissione fissa invece una data di scadenza, conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, scegliendo la data più lontana possibile per evitare costi socioeconomici eccessivi e inutili per gli operatori di mercato.
La nuova formulazione della voce 1 g) dell’allegato III prevede quindi:
- ambito: usi generali di illuminazione < 30 W con tempo di vita di almeno 20.000 ore;
- tenore massimo autorizzato: 3,5 mg di mercurio;
- scadenza dell’esenzione: 24 agosto 2023.
Rapporto con il regolamento (UE) 2019/2020
Nei considerando si precisa che una piccola parte delle lampade interessate ricade, dal 1° settembre 2021, nella voce “Altre sorgenti luminose rientranti nell’ambito di applicazione e non citate sopra” dell’allegato II, tabella 1, del regolamento (UE) 2019/2020 sulla progettazione ecocompatibile. Tuttavia, la maggior parte delle lampade oggetto dell’esenzione non è interessata da tali criteri. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto opportuno fissare una scadenza uniforme per l’intera voce di esenzione.
Obblighi per gli Stati membri e termini di recepimento
La direttiva, essendo una direttiva delegata, vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire e richiede recepimento nazionale.
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 1° ottobre 2022;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
- comunicare anche il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore delle AEE e, in particolare, per i produttori e importatori di lampade fluorescenti compatte, la direttiva segnala una fase di uscita dall’esenzione RoHS per il mercurio in tali prodotti. In termini operativi, ciò impone di verificare la conformità dei prodotti alla scadenza del 24 agosto 2023 e di pianificare per tempo l’eventuale sostituzione tecnologica o la cessazione delle immissioni sul mercato interessate dall’esenzione.
Disposizioni principali
Modifica dell’esenzione 1 g) dell’allegato III RoHS
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. La voce 1 g) relativa alle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W con durata di almeno 20.000 ore resta limitata a un quantitativo massimo di 3,5 mg di mercurio per lampada e reca una nuova data di scadenza: 24 agosto 2023.
Motivazione della revoca/limitazione dell’esenzione
Dai considerando emerge che la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo entro il termine dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, aggiornata il 17 gennaio 2020. La valutazione ha concluso che esistono sostituti affidabili privi di mercurio, la sostituzione è scientificamente e tecnicamente praticabile e i benefici superano gli eventuali effetti negativi; pertanto non risultano più soddisfatte le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° ottobre 2022. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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