Direttiva 2022/276
Direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2022/276 aggiorna l’allegato III della direttiva RoHS 2011/65/UE per l’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti compatte ad attacco singolo per illuminazione generale. A seguito della valutazione della Commissione, il rinnovo dell’esenzione viene respinto perché esistono sostituti affidabili privi di mercurio e la sostituzione è tecnicamente e scientificamente praticabile. La direttiva impone agli Stati membri il recepimento entro il 30 settembre 2022 e l’applicazione dal 1° ottobre 2022; nell’allegato sono fissate le nuove date di scadenza dell’esenzione al 24 febbraio 2023.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per revocare/ridurre l’esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti compatte ad attacco singolo per usi generali di illuminazione, con fissazione della relativa scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’ambito della direttiva 2011/65/UE, in particolare alle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione contenenti mercurio e alle relative esenzioni elencate nell’allegato III. Rileva per gli Stati membri ai fini del recepimento e dell’applicazione nazionale; il testo è inoltre rilevante ai fini del SEE. Restano escluse le applicazioni non contemplate dall’allegato III e, per effetto della disciplina generale RoHS, le categorie/usi non ricompresi nell’allegato I della direttiva di base.
Esenzione RoHS per il mercurio nelle lampade fluorescenti compatte ad attacco singolo
La direttiva delegata (UE) 2022/276 interviene sulla direttiva 2011/65/UE, che limita l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, aggiornando l’allegato III in relazione a una specifica esenzione per il mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione. La Commissione richiama l’esito della valutazione delle domande di rinnovo e conclude che non sussistono più i presupposti per mantenere l’esenzione oltre il periodo residuo fissato nell’allegato.
Contesto normativo e finalità
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate elencate nell’allegato III. Tra le sostanze soggette a restrizioni rientra il mercurio. La presente direttiva delegata, adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/65/UE, aggiorna l’esenzione in funzione del progresso tecnico e scientifico e mira a restringerne progressivamente l’operatività.
Esenzione oggetto di modifica
L’esenzione riguardava l’uso del mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per illuminazione generale, già prevista in precedenti voci dell’allegato III. La Commissione ricorda che l’esenzione era originariamente soggetta a scadenza e che le domande di rinnovo erano state presentate entro il termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE; una di esse era stata successivamente aggiornata con domanda rinnovata del 20 gennaio 2020. In base all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, l’esenzione resta valida fino all’adozione della decisione sulla domanda di rinnovo.
Valutazione tecnica e socioeconomica
Nella valutazione delle domande di rinnovo la Commissione ha considerato la disponibilità di sostituti e l’impatto socioeconomico della sostituzione. Dalla valutazione risulta che esistono già sostituti sufficientemente affidabili e privi di mercurio per i tipi di lampade interessati, che la sostituzione è scientificamente e tecnicamente praticabile e che i benefici attesi superano chiaramente gli eventuali effetti negativi. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE, con pubblicazione delle osservazioni ricevute su un sito web dedicato.
Decisione della Commissione e scadenza dell’esenzione
Poiché le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE non risultano più soddisfatte, la domanda di rinnovo viene rigettata. La Commissione fissa tuttavia una scadenza residua dell’esenzione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, optando per il termine più breve ragionevole: 12 mesi dopo la decisione di revoca. Nel considerando 10 si precisa anche che molte delle lampade interessate rientrano nel regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione sui requisiti minimi di efficienza energetica, con conseguente mancata immissione sul mercato, di fatto, a decorrere dal 1° settembre 2021.
Contenuto tecnico dell’allegato III modificato
L’allegato sostituisce le voci 1, 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) e 1 e) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. Le nuove formulazioni stabiliscono i limiti massimi di mercurio per le lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione:
- < 30 W: 2,5 mg per tubo di scarica;
- ≥ 30 W e < 50 W: 3,5 mg;
- ≥ 50 W e < 150 W: 5 mg;
- ≥ 150 W: 15 mg;
- struttura circolare o quadrata e tubo di diametro ≤ 17 mm: 5 mg. Per tutte le voci, la scadenza dell’esenzione è fissata al 24 febbraio 2023.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° ottobre 2022. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE secondo l’allegato della direttiva delegata, sostituendo le voci 1, 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) e 1 e) relative all’esenzione per il mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte).
Motivazione del mancato rinnovo dell’esenzione
Dalla valutazione delle domande di rinnovo presentate entro i termini dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE emerge che esistono già sostituti sufficientemente affidabili e privi di mercurio, che la sostituzione è scientificamente e tecnicamente praticabile e che i benefici della sostituzione superano gli eventuali effetti negativi. Per tale ragione la domanda di rinnovo è rigettata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a).
Scadenza dell’esenzione e disciplina tecnica nell’allegato
L’allegato fissa la durata residua dell’esenzione per le diverse tipologie di lampade fluorescenti compatte ad attacco singolo per usi generali di illuminazione, con limiti massimi di mercurio per tubo di scarica: 2,5 mg per < 30 W; 3,5 mg per ≥ 30 W e < 50 W; 5 mg per ≥ 50 W e < 150 W; 15 mg per ≥ 150 W; 5 mg per lampade con struttura circolare o quadrata e diametro del tubo ≤ 17 mm. Per tutte le voci la scadenza è fissata al 24 febbraio 2023.
Recepimento nazionale e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° ottobre 2022. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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