Direttiva 2022/275
Direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata aggiorna l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare l’esenzione relativa al mercurio nelle altre lampade a sodio ad alta pressione per usi generali di illuminazione. La Commissione rileva che la sostituzione del mercurio è attualmente tecnicamente impraticabile, ma riduce i quantitativi ammessi per adeguarsi all’evoluzione del mercato. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 30 settembre 2022 e applicarla dal 1º ottobre 2022.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE per rinnovare e aggiornare l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione per usi generali di illuminazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire la modifica della direttiva 2011/65/UE, e incide sugli operatori che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’ambito della direttiva 2011/65/UE, in particolare le lampade a sodio ad alta pressione per usi generali di illuminazione oggetto dell’esenzione 4 c) e delle sottovoci 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III. L’esenzione riguarda l’uso del mercurio in tali lampade entro i limiti quantitativi fissati e fino alle date di scadenza indicate; non sono indicate altre esclusioni specifiche nel testo fornito.
Direttiva delegata (UE) 2022/275: esenzione RoHS per il mercurio nelle lampade a sodio ad alta pressione
La direttiva delegata interviene sulla direttiva 2011/65/UE (RoHS), che impone agli Stati membri di assicurare che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo specifiche esenzioni dell’allegato III. L’atto rinnova e aggiorna l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione per usi generali di illuminazione, sulla base della valutazione della Commissione circa l’assenza di sostituti affidabili e la necessità di adeguare i limiti al mercato attuale.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama che il mercurio è una sostanza soggetta a restrizione ai sensi della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione era stata originariamente concessa con decisione 2010/571/UE ed era già oggetto delle voci 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III dell’allegato III. La domanda di rinnovo è stata presentata il 15 gennaio 2015, entro il termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva, e poi aggiornata il 20 gennaio 2020; fino all’adozione della decisione sulla domanda, l’esenzione è rimasta valida.
Valutazione della Commissione
La valutazione ha considerato la disponibilità di sostituti e l’impatto socioeconomico della sostituzione. È emerso che la sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è attualmente tecnicamente impraticabile. La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno ridurre il contenuto di mercurio consentito, in ragione dei mutamenti del mercato relativi ai tipi di lampade interessate. La consultazione dei portatori di interessi è stata svolta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE, con pubblicazione delle osservazioni su un sito web dedicato.
Coerenza con il regolamento REACH
La direttiva evidenzia che l’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute assicurata da tale regolamento.
Modifica dell’allegato III e contenuto tecnico dell’esenzione
L’allegato della direttiva sostituisce le voci 4 c), 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione riguarda il mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino a un massimo, per tubo di scarica, di:
- 4 c)-I: P ≤ 155 W, 20 mg;
- 4 c)-II: 155 W < P ≤ 405 W, 25 mg;
- 4 c)-III: P > 405 W, 25 mg. Tutte le voci rinnovate scadono il 24 febbraio 2027.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1º ottobre 2022. Gli Stati membri devono inoltre inserire un riferimento alla direttiva nel testo nazionale o corredare la pubblicazione ufficiale di tale riferimento; le modalità del richiamo sono lasciate alla discrezionalità nazionale. È previsto anche l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che sono vincolati quanto al risultato da conseguire ma conservano la scelta della forma e dei mezzi di attuazione nel diritto interno.
Disposizioni principali
Rinnovo e aggiornamento dell’esenzione
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato per sostituire le voci 4 c), 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III. L’esenzione riguarda il mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione e viene rinnovata alla luce dell’impossibilità tecnica attuale di sostituirlo, con riduzione dei limiti quantitativi consentiti.
Limiti quantitativi e durata dell’esenzione
Per il tubo di scarica: 4 c)-I, P ≤ 155 W: 20 mg; 4 c)-II, 155 W < P ≤ 405 W: 25 mg; 4 c)-III, P > 405 W: 25 mg. Tutte le voci rinnovate scadono il 24 febbraio 2027.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Devono applicarle dal 1º ottobre 2022 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni, nonché il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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