Direttiva 2022/278
Direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2022/278 aggiorna l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare l’esenzione relativa all’uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici. La Commissione ha ritenuto che, allo stato attuale, la sostituzione o eliminazione del mercurio in tale applicazione sia tecnicamente impraticabile e ha quindi prorogato l’esenzione fino al 24 febbraio 2027. La direttiva stabilisce inoltre il termine di recepimento al 30 settembre 2022 e l’applicazione delle disposizioni nazionali dal 1 ottobre 2022.
Rinnovo e proroga dell’esenzione RoHS per l’uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici, mediante modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE (RoHS) e, in particolare, alla specifica esenzione per il mercurio contenuto nelle lampade ad alogenuri metallici (MH) di cui alla voce 4 e) dell’allegato III. Rileva per gli operatori che immettono sul mercato tali lampade o apparecchiature contenenti tale applicazione esentata; non introduce una disciplina generale nuova sulle sostanze, ma aggiorna il regime di esenzione esistente. È una direttiva di modifica, destinata agli Stati membri per la trasposizione entro il termine previsto.
Direttiva delegata (UE) 2022/278 – esenzione per il mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici
La direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) per adeguare l’allegato III al progresso scientifico e tecnico. L’intervento riguarda una specifica esenzione dall’obbligo di assenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, limitatamente all’uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici.
Contesto normativo e finalità
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate dall’allegato III. Tra le sostanze soggette a restrizione vi è il mercurio. La Commissione richiama il fatto che la precedente esenzione, già concessa con decisione 2010/571/UE e poi confluita nell’allegato III come voce 4 e), sarebbe scaduta il 21 luglio 2016, ma è rimasta applicabile in attesa della decisione sulla domanda di rinnovo presentata nei termini.
Valutazione tecnica e socioeconomica
La Commissione indica che il mercurio è utilizzato nelle lampade ad alogenuri metallici per migliorare colore, efficienza, durata e stabilità di funzionamento. La domanda di rinnovo, presentata il 15 gennaio 2015 e aggiornata il 20 gennaio 2020, è stata valutata tenendo conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione. Dalla valutazione è emerso che la sostituzione o eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è, allo stato attuale, tecnicamente impraticabile. La valutazione ha incluso consultazioni con i portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE, con pubblicazione delle osservazioni su un sito web dedicato.
Coerenza con il diritto chimico dell’Unione
Nei considerando la Commissione afferma che l’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non indebolisce la tutela dell’ambiente e della salute garantita da tale regolamento. Viene inoltre ritenuto improbabile che la durata dell’esenzione produca effetti negativi sull’innovazione, alla luce delle iniziative in corso per individuare una sostituzione affidabile.
Contenuto normativo: modifica dell’allegato III
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. La voce 4 e) è sostituita e diventa: «Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH)», con scadenza fissata al 24 febbraio 2027. Si tratta quindi di un rinnovo dell’esenzione, non di una sua eliminazione.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 30 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1 ottobre 2022. Gli Stati membri devono inoltre inserire un riferimento alla direttiva nelle norme nazionali di recepimento, secondo le modalità stabilite dagli stessi, e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, nonché il testo delle principali disposizioni interne nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua come destinatari gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per i professionisti che assistono produttori, importatori e distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la direttiva conferma la continuità dell’esenzione RoHS per il mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici fino al 24 febbraio 2027. Ne deriva che, entro tale data, l’utilizzo di mercurio in questa specifica applicazione resta consentito nei limiti dell’esenzione vigente, mentre gli operatori dovranno monitorare eventuali futuri aggiornamenti dell’allegato III e dell’assetto delle esenzioni.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’esenzione in allegato III RoHS
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE secondo l’allegato della direttiva delegata. La voce 4 e) è sostituita e prevede l’esenzione per il mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH), con scadenza fissata al 24 febbraio 2027.
Motivazione e valutazione tecnica
Nei considerando la Commissione richiama la precedente esenzione concessa con decisione 2010/571/UE, la domanda di rinnovo presentata il 15 gennaio 2015 e aggiornata il 20 gennaio 2020, nonché la valutazione tecnica e socioeconomica che ha concluso per l’attuale impraticabilità della sostituzione o eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate. La valutazione ha incluso consultazioni degli interessati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
Termine di trasposizione e applicazione nazionale
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1 ottobre 2022. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Obblighi di comunicazione alla Commissione
Sempre ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e trasmettere il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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