Cassazione Civile, Ordinanza n. 35092/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
Un lavoratore, dopo avere svolto attività lavorativa dal 1973 al 1999 come colatore e poi come impiegato operativo, aveva chiesto il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. 257/1992. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendola decaduta ex art. 47 d.p.r. 639/1970 e comunque prescritta. La corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del lavoratore, escludendo sia la decadenza sia la prescrizione. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la corte d'appello avesse pronunciato sulla decadenza nonostante l'assenza di specifico motivo di appello sul punto; il secondo per violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la pretesa fosse prescritta, poiché tra la domanda amministrativa all'INAIL del 1996 e il ricorso giudiziale del 2007 era decorso più di un decennio e la comunicazione di rigetto dell'INAIL del 2005 non aveva rilievo interruttivo o ricognitivo nei confronti dell'INPS.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata desse atto dell'avvenuta contestazione della decadenza da parte dell'appellante e che il ricorso non avesse efficacemente censurato tale affermazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la domanda proposta all'INAIL non interrompe la prescrizione perché non è rivolta al debitore della prestazione previdenziale e che neppure il rigetto dell'INAIL può valere come atto ricognitivo del diritto o come messa in mora dell'INPS. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la questione della prescrizione applicando i principi indicati.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura ex art. 112 c.p.c. è stata disattesa perché la sentenza di merito riportava espressamente che l'appellante aveva contestato la decadenza; il ricorso non ha adeguatamente confutato tale passaggio.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. è stato invocato come motivo di ricorso, ma non accolto.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere nei confronti del debitore della prestazione; la domanda all'INAIL non incide sul decorso della prescrizione verso l'INPS.
art. 47 d.p.r. 639/1970
Richiamato come base della decadenza dichiarata in primo grado, ma la questione non è stata accolta dalla Cassazione.
art. 13, comma 8, L. 257/1992
Norma sostanziale posta a fondamento della richiesta di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una critica specifica e puntuale del passaggio della sentenza che attribuisce al giudice di merito l'esistenza della questione controversa; se il ricorso non confuta tale base fattuale, il motivo è infondato.
- Ai fini della prescrizione del diritto alla prestazione previdenziale, rileva il rapporto con il soggetto debitore della prestazione stessa; una domanda amministrativa rivolta a un ente diverso non interrompe il decorso prescrizionale nei confronti dell'INPS.
- Il procedimento amministrativo innanzi all'INAIL, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, ha in linea generale rilievo probatorio e non produce effetti interruttivi della prescrizione verso l'ente previdenziale tenuto alla prestazione.
- Il rigetto della domanda amministrativa da parte dell'INAIL non costituisce, di per sé, atto ricognitivo del diritto del lavoratore né intimazione o costituzione in mora dell'INPS.
- Quando tra la domanda amministrativa e il ricorso giudiziale decorra un periodo superiore al termine di prescrizione decennale, il giudice deve verificare la decorrenza del termine senza attribuire rilievo sospensivo o interruttivo a passaggi procedimentali che non coinvolgano il debitore della prestazione.
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