Cassazione Penale, Sentenza n. 15878/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo a Rivelli la responsabilità del delitto di peculato ma dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (sosteneva che dagli atti risultasse evidente la sua innocenza e quindi dovesse essere pronunciata sentenza di proscioglimento), vizi di motivazione per aver ritenuto valida una presunta 'confessione stragiudiziale', e mancata motivazione circa la qualifica di incaricato di pubblico servizio presupposto del peculato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, poiché il ricorrente non aveva rinunciato alla prescrizione, per impugnare validamente una pronuncia di estinzione per prescrizione era necessario dedurre specifici elementi dagli atti idonei a dimostrare in modo evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che non è previsto dalla legge come reato (art. 129, comma 2, c.p.p.). Il ricorrente si è limitato a contestare valutazioni di merito (valore della presunta confessione stragiudiziale) e non ha prodotto elementi probatori positivi che autorizzassero la declaratoria immediata di proscioglimento; tale verifica è di merito e non rientra nel sindacato di legittimità se non emerge in modo palese dagli atti. Quanto alla qualificazione di incaricato di pubblico servizio, la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione secondo cui il ricorrente aveva materialmente il possesso di somme derivanti dalla vendita di ticket per parcheggio e ne aveva omesso il riversamento, elemento che giustifica l'inquadramento nella fattispecie di peculato. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Il comma 1 disciplina la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; il comma 2 impone al giudice, quando dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso (o altro motivo ostativo), di pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. La Corte ricorda che il ricorrente che non abbia rinunciato alla prescrizione deve dedurre specifici e manifesti elementi dagli atti per ottenere l'applicazione del comma 2.
art. 157 cod. pen.
Richiamato come normativa attinente all'estinzione del reato; la Corte ha usato tali norme per motivare la declaratoria di estinzione per prescrizione in combinato con l'art. 129 c.p.p.
art. 161 cod. pen.
Richiamato dalla Corte in relazione ai termini e agli effetti dell'estinzione del reato per prescrizione; impiegato per giustificare la pronuncia di estinzione adottata.
art. 314 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di peculato, contestato in primo grado: appropriazione di denaro pubblico da parte di chi, per ragioni del servizio, ne ha la disponibilità.
art. 358 cod. pen.
Definisce la figura dell'incaricato di pubblico servizio; la Corte ha ritenuto che il possesso e l'omesso riversamento delle somme derivanti dai ticket costituiscano elemento sufficiente per qualificare il ricorrente come incaricato di pubblico servizio ai fini del reato di peculato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare vizi di motivazione; la Corte ha però escluso che contestazioni di merito sull'apprezzamento della prova possano essere risolte in cassazione quando non emergono in modo palese dagli atti.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata dichiara l'estinzione del reato per prescrizione e l'imputato non ha rinunciato alla prescrizione, il ricorso per cassazione deve contestare specificamente e con riferimenti agli atti la mancanza del fatto o la non commissione da parte dell'imputato, altrimenti è inammissibile.
- La Corte di Cassazione non svolge un sindacato pieno di merito: le contestazioni circa la valutazione della prova (es. il valore di una presunta confessione stragiudiziale) sono in gran parte inammissibili se non emerge in modo evidente e incontestabile dagli atti che il fatto non sussiste.
- La qualificazione di 'incaricato di pubblico servizio' può fondarsi su elementi materiali quali il possesso e la gestione di somme pubbliche nell'ambito di un servizio comunale; tali fatti, se accertati in modo incontestato, sono rilevanti per la configurabilità del peculato.
- Per ottenere la declaratoria immediata di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., non è sufficiente lamentare vizi di motivazione: occorrono elementi di fatto chiari e non equivoci ricavabili dagli atti processuali.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda.
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