Cassazione Penale, Ordinanza n. 24204/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna resta quindi ferma. Il testo indica la conferma della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per tentativo di sostituzione di persona. Dal testo emerge che i due motivi di ricorso sono stati ritenuti entrambi privi di specificità, perché riproduttivi delle medesime doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta, congrua e completa. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato che il ricorrente non si era confrontato effettivamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Viene richiamata, in tema di attenuanti generiche, la giurisprudenza secondo cui è sufficiente un congruo riferimento del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
artt. 56 e 494 c.p.
sono gli articoli posti a base della condanna confermata; il testo li indica come norme incriminatrici del reato oggetto del giudizio, senza ulteriori specificazioni
art. 494 c.p.
norma incriminatrice del reato contestato e definito in sentenza come oggetto della condanna di merito
art. 56 c.p.
richiamato in combinazione con l'art. 494 c.p. per indicare la forma tentata del reato contestato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il sindacato di legittimità richiede una critica puntuale delle rationes decidendi effettivamente poste a fondamento della decisione di merito; la mera reiterazione delle doglianze di merito non è sufficiente.
- Nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito assolve all'obbligo motivazionale con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una motivazione analitica su ogni profilo dedotto dalla difesa.
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