Sentenza del 03/02/2021 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità relativo a una freccia direzionale su palo che indica l'ubicazione dell'ufficio postale. L'importo contestato era di 13,63 euro (24,00 euro complessivi con sanzioni/interessi). Poste ha dedotto che il cartello è un segnale di indicazione che segnala un servizio di pubblica utilità (ufficio postale), privo di contenuto pubblicitario e di superficie inferiore a mezzo metro quadrato, quindi esente dall'imposta ai sensi del d.lgs. 507/1993.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello proposto da XX srl e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di Poste. Il giudice ha ritenuto che il cartello rientra nella tipologia dei 'segnali di indicazione' ai sensi del codice della strada e dei suoi regolamenti, non reca nome o logo promozionale, si riferisce al servizio postale universale e ha superficie inferiore a mezzo metro quadrato; pertanto l'accertamento è stato annullato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 507/1993. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 507/1993 (imposta sulla pubblicità)
art. 15, comma 2; art. 17, comma 1, lett. b)
Art. 15(2): distinzione tra pubblicità e avvisi; il segnale in esame è privo di contenuto pubblicitario. Art. 17(1)(b): esonera dall'imposta gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato; applicata per annullare l'accertamento.
d.lgs. 285/1992 (codice della strada)
art. 39, comma 1, lett. c)
Definisce i 'segnali di indicazione' come segnali che forniscono informazioni utili per la guida e per l'individuazione di servizi; il cartello contestato rientra in tale categoria e non ha funzione pubblicitaria.
D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada)
art. 124; art. 125 (commi citati dalla ricorrente)
Specificazioni tecniche e tipologiche dei segnali stradali; la parte ricorrente ha richiamato le caratteristiche previste per i segnali di indicazione e il regolamento è stato utilizzato per qualificare il cartello come segnale informativo, non pubblicità.
d.lgs. 546/1992 (giurisdizione tributaria)
Consente la compensazione delle spese processuali tra le parti per giusti motivi; applicata dal giudice in considerazione del tema interpretativo e della mancata costituzione dell'appellata.
Giurisprudenza: Consiglio di Stato
Sentenza n. 2855 del 24/05/2002
Richiamata per affermare che Poste Italiane, pur essendo società per azioni, è qualificabile come organismo di diritto pubblico quando svolge il servizio postale universale; utile per inquadrare il segnale come relativo a servizio di pubblica utilità.
Massime di principio
- I cartelli direzionali che indicano l'ubicazione di servizi di pubblica utilità e che rientrano nella definizione di 'segnali di indicazione' del codice della strada non costituiscono pubblicità e, se la loro superficie è inferiore a mezzo metro quadrato, sono esenti dall'imposta sulla pubblicità ai sensi dell'art. 17(1)(b) del d.lgs. 507/1993.
- La qualificazione del soggetto espositore (es. società che svolge un servizio pubblico) può influire sulla natura del cartello: l'assenza di nome e logo aziendale avvalora la tesi che si tratti di semplice segnalazione del servizio e non di attività promozionale.
- Onere della prova: se l'ente impositore o la concessionaria non contesta specificamente le caratteristiche del cartello o non produce documentazione fotografica/tecnica contraria, il giudice tende a ritenere fondate le dichiarazioni del contribuente.
- Anche se il soggetto che espone il cartello ha forma societaria, può prevalere la qualificazione di segnaletica di servizio quando l'indicazione riguarda il servizio pubblico universale; la distinzione tra attività di servizio pubblico e attività commerciale è rilevante per l'imposizione.
- In ipotesi di controversie interpretative sulla natura della segnaletica e mancata costituzione della parte resistente, è possibile la compensazione delle spese di giudizio.
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