Sentenza del 03/02/2021 n. 176 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - cessione d'azienda - valore dell'avviamento - valore del marchio - assorbimento - è possibile - sommatoria algebrica - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'accertamento dell'imposta di registro relativo alla cessione di azienda. L'Ufficio aveva rideterminato il valore dell'avviamento sulla base dei ricavi aziendali e aveva sommato tale valore al prezzo attribuito al marchio comunicato in atto, aumentando così la base imponibile ai fini dell'imposta di registro. Il ricorrente contesta che tale somma determini una duplicazione del medesimo elemento economico, poiché una significativa valutazione del marchio può già inglobare il valore dell'avviamento dell'impresa commerciale.
La decisione
Il giudice ha accolto il motivo del ricorrente: non è possibile, in sede di accertamento, rideterminare separatamente l'avviamento sulla base dei ricavi e aggiungere tale valore al valore del marchio già posto in atto laddove il marchio sia stato valutato in modo significativo e possa ragionevolmente comprendere l'avviamento. Tale procedimento creerebbe una duplicazione della base imponibile. L'accertamento che aveva sommato i due valori è stato quindi annullato/respinto nella parte in cui duplicava la medesima componente economica.
Massime di principio
- La valutazione del marchio può comprendere anche il valore dell'avviamento: non sempre i due elementi sono autonomi e sommabili automaticamente.
- L'Ufficio fiscale non può incrementare la base imponibile per il registro mediante una sommatoria algebrica di valori se non dimostra che i valori sono distinti e non sovrapposti.
- In caso di contestazione, grava sull'Amministrazione la prova che il valore attribuito al marchio non include l'avviamento o che le due poste rappresentano componenti economiche separate.
- Le attribuzioni di valore operate dalle parti nell'atto hanno rilevanza e, salvo elementi probatori contrari o manifestamente incoerenti, vanno rispettate; l'accertamento deve motivare la ragione per cui procede a una rideterminazione.
- In operazioni di cessione d'azienda è prudente predisporre perizia/relazione tecnico-economica che documenti la separazione o l'inclusione dell'avviamento nella valutazione del marchio, per prevenire contestazioni fiscali.
- Non è corretto procedere a una "sommatoria algebrica" di voci che possono rappresentare lo stesso valore economico: l'analisi deve essere economico-sostanziale e non meramente formale.
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