Sentenza del 03/02/2021 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRAP - Diniego rimborso - Errore materiale - Inammissibile arricchimento Erario - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso di €7.905,51 corrisposti a titolo di IRAP per i periodi d'imposta 2011-2015, sostenendo che l'attività di consulenza tecnica era svolta in assenza dell'organizzazione rilevante ai fini IRAP e quindi l'imposta (nonché sanzioni e interessi) era inesistente. Le somme erano state versate a seguito di contestazione amministrativa (art.36‑bis DPR 600/73) e il contribuente aveva optato per la definizione con pagamento ridotto della sanzione. L'Ufficio negò il rimborso ritenendo che la definizione impedisse di invocare errore materiale o inesistenza dell'obbligo; il contribuente propose ricorso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. È stato ritenuto applicabile l'art.38 DPR 602/73 (norma di principio) in presenza di errore materiale/inesistenza dell'obbligo di versamento: il contribuente, indotto in errore dall'incertezza normativa e dal disallineamento della pretesa amministrativa rispetto alla totale mancanza dei presupposti IRAP, ha diritto al rimborso. Il diniego avrebbe prodotto un inammissibile arricchimento senza causa dell'Erario. Il Collegio ha disposto il rimborso delle somme richieste e ha compensato le spese.
Norme richiamate
art. 38 DPR n. 602/1973
Riconosciuta come norma di principio che consente il rimborso in caso di errore materiale o di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento; la Commissione la ritiene applicabile anche oltre la letterale menzione dei "versamenti diretti", valorizzando l'accertamento oggettivo dell'assenza del presupposto tributario.
art. 36‑bis DPR n. 600/1973
Richiamato dall'Amministrazione per motivare il diniego: le somme erano state versate a seguito di contestazione agenziale. Il Collegio però ha ritenuto che la contestazione e la successiva definizione con pagamento ridotto non escludano automaticamente il diritto al rimborso quando ricorra l'ipotesi di inesistenza dell'obbligo ai sensi dell'art.38.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata per il valore valoriale, a conferma del principio di tutela del contribuente onesto e del divieto di inammissibile arricchimento dell'Erario; l'art.38 è visto come norma di principio recepita nello Statuto.
Massime di principio
- Il contribuente che dimostri l'inesistenza del presupposto impositivo (es. assenza di organizzazione per IRAP) può chiedere il rimborso ex art.38 DPR 602/73 anche se il versamento è stato effettuato in seguito a contestazione amministrativa.
- La scelta per la definizione agevolata con riduzione della sanzione e il pagamento non costituiscono automaticamente rinuncia definitiva al diritto di ottenere il rimborso quando ricorra un vero errore materiale o l'inesistenza dell'obbligo tributario; tuttavia la questione è controversa e dipende dall'accertamento oggettivo dei presupposti.
- L'Amministrazione non può negare il rimborso quando il diniego comporterebbe un ingiustificato arricchimento dell'Erario e contrasterebbe con i principi di buona fede e correttezza e con le garanzie riconosciute allo Statuto del contribuente.
- È fondamentale, a fini probatori, documentare tempestivamente l'assenza dei presupposti (es. mancanza di organizzazione per liberi professionisti) e presentare l'istanza di rimborso nei termini; la decorrenza e la tempestività dell'istanza influenzano l'azione giudiziaria.
- In contenziosi analoghi è utile evidenziare l'incertezza normativa/giurisprudenziale che ha indotto il contribuente a pagare e dimostrare la totale incongruenza della pretesa amministrativa rispetto alla realtà fattuale.
- La compensazione delle spese processuali può essere disposta nei casi di particolare peculiarità della materia e di evidente ragionevolezza della pretesa del contribuente.
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