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Sentenza

Sentenza del 03/02/2021 n. 222 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per revocazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva in parte annullato avvisi di accertamento tributari emessi nei confronti della societa' XX S.r.l. e dei soci. Gli atti impositivi traevano origine da una verifica della Guardia di Finanza che aveva ritenuto che la societa' fornitrice XY S.r.l. avesse emesso fatture per operazioni inesistenti connesse a un presunto progetto MIUR mai realizzato. I ricorrenti hanno chiesto la revocazione ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c., sostenendo un errore di fatto della CTR che, secondo loro, avrebbe confuso l'inesistenza oggettiva con l'inesistenza soggettiva e avrebbe preso decisioni fondate su supposizioni di fatti la cui verita' sarebbe esclusa dagli atti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, Sez. 4a, ha rigettato il ricorso per revocazione ritenendo che il vizi denunciato non rientri nella fattispecie dell'art. 395 n.4 c.p.c., ma costituisca censura di valutazioni o di interpretazioni giuridiche che sono rimediabili con il ricorso per cassazione. La CTR ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 64 d.lgs. 546/1992

    modificato dall'art. 9, comma 1, lett. cc) del d.lgs. 156/2015

    Richiama la possibilita' di impugnare le sentenze delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 395 c.p.c.; usato per inquadrare la revocazione come rimedio eccezionale.

  • art. 395 c.p.c.

    Fornisce il presupposto per la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti; la CTR ha interpretato la norma nel senso che il vizio deve essere un errore di percezione evidente, non una diversa valutazione o interpretazione dei fatti o del diritto.

  • art. 47 T.U.I.R.

    Applicata dalla CTR d'appello per l'imputazione dei redditi di partecipazione al socio Tizio; la CTR regionale ha confermato tale applicazione nella pronuncia impugnata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. Sent. 4.4.2001 n.5001; Cass. Sent. 22.10.2019 n.26890; Cass. Sent. 5.2.2020 n.2619; Cass. Ord. 13.8.2020 n.16986

    Richiamata per definire i limiti della revocazione: l'errore di fatto deve essere assolutamente evidente e desumibile dal confronto fra sentenza e atti senza indagini ermeneutiche; non puo' essere utilizzata per censurare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. richiede un errore di fatto chiaro e incontestabile desumibile dagli atti o documenti; non e' uno strumento per rimettere in discussione valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche del giudice.
  • Se il motivo di impugnazione concerne la qualificazione giuridica di fatti (p.es. oggettiva vs soggettiva inesistenza) o la valutazione della prova, il rimedio corretto e' il ricorso per cassazione, non la revocazione.
  • Per fondare una revocazione e' necessario indicare un fatto decisivo la cui esistenza o inesistenza sia positivamente desumibile e non controversa negli atti, e dimostrare il nesso causale tra quell'errore e la decisione impugnata.
  • In controversie tributarie originate da verifiche della Guardia di Finanza su operazioni inesistenti, le contestazioni documentali e le valutazioni di congruita' dei costi sono in genere valutazioni di merito che difficilmente sono rimesse alla revocazione;
  • In fase preventiva, per tentare una revocazione efficace, conservare e indicare chiaramente nei motivi documenti che provino in modo inequivocabile l'errore di fatto, evitando argomentazioni di carattere interpretativo.

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